F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 COM. UFF. N. 20/C RIUNIONE DEL 13 FEBBRAIO 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELL’ASS. MALTlGNANESE AVVERSO DEClSIONI MERITO GARA PIAZZA IMMACOLATA/MALTlGNANESE DEL 23.11.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 26 del 9.1.1997)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997
COM. UFF. N. 20/C RIUNIONE DEL 13 FEBBRAIO 1997 e pubbl. su: www.figc.it
APPELLO DELL'ASS. MALTlGNANESE AVVERSO DEClSIONI MERITO GARA PIAZZA
IMMACOLATA/MALTlGNANESE DEL 23.11.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 26 del 9.1.1997)
La gara Piazza Immacolata/Maltignanese, valida per il campionato di 1° Categoria del Comitato
Regionale Marche disputatasi il 23 novembre 1996, si concludeva con il punteggio di 1 - 0 a favore
della società ospitante.
L'A.S. Maltignanese reclamava avverso la regolarità della gara assumendo che il calciatore Volponi
Stefano dell'A.S. Piazza Immacolata era stato schierato in campo benché sottoposto a
provvedimento di squalifica.
Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 29 del 9 gennaio 1997, la Commissione Disciplinare
presso detto Comitato respingeva il reclamo e avverso tale delibera I'A.S. Maltignanese ha proposto
appello.
Osserva il Collegio che il gravame è fondato.
Dagli atti ufficiali risulta che il calciatore Volponi Stefano è stato squalificato per una giornata di
gara nel Campionato di 1° Categoria con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 17 del 14 novembre
1996 e che nella successiva giornata del 17 novembre ha svolto le funzioni di guardalinee nella gara
Piazza Immacolata/Pagliare del Campionato Provinciale Juniores.
La sua utilizzazione nell'incontro del 23 novembre non poteva ritenersî consentita in quanto non era
stata scontata la sanzione della squalifica.
Ed invero, contrariamente a quanto opinato dalla Commissione Disciplinare, non può considerarsi
"irrilevante" la partecipazione del Volponi quale guardalinee nella gara del Campionato Juniores.
Per i Campionati in ambito regionale I'art. 36 C.G.S. stabilisce che al tesserato squalificato è
precluso non solo di disputare partite ufficiali con la squadra per cui militava quando si verificò la
violazione, ma anche di "partecipare in altre squadre della stessa società a gare ufficiali nel giorno
in cui deve scontare la squalifica " ritiene il Collegio che I'espletamento della funzione di
guardalinee di parte debba considerarsi equiparata alla partecipazione alla gara, e posto che la
squalifica impedisce al tesserato di svolgere qualsiasi attività sportiva in ambito federale per il
periodo di incidenza (art. 63 n. 2 N.O.I.F. a art. 12 n. 13 C.G.S.), ne consegue che il Volponi non
aveva espiato la sanzione quando prese parte all'incontro del 23 novembre.
A norma dall'art. 7 n. 5 C.G.S. la posizione irregolare del calciatore comporta I'applicazione, a
carico della società che lo ha impiegato, della punizione sportiva della perdita della gara.
Per questi motivi la C.A.F., accoglie I'appello come innanzi proposto dell'Ass. Maltignanese di
Maltignano (Forlì) e, in parziale riforma dell'impugnata delibera, infligge all'A.S. Piazza
Immacolata la punizione sportiva di perdita della suindicata gara con il punteggio di 0 - 2. Dispone
la restituzione della tassa versata.
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