F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 COM. UFF. N. 20/C RIUNIONE DEL 13 FEBBRAIO 1997 APPELLO DELL’A.S. BEPPE VIOLA AUTOPITAGORA FILADELFIA AVVERSO LA DECLATORIA DI ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE MINORENNE BALSAMO ROBERTO (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 14/D – Riunione del 13.12.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 COM. UFF. N. 20/C RIUNIONE DEL 13 FEBBRAIO 1997 APPELLO DELL'A.S. BEPPE VIOLA AUTOPITAGORA FILADELFIA AVVERSO LA DECLATORIA DI ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE MINORENNE BALSAMO ROBERTO (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 14/D - Riunione del 13.12.1996) Con atto 9.11.1996 Amarena Giuseppina, madre del giovane calciatore Balsamo Roberto, chiedeva I'annullamento del tesseramento del figlio in favore dell'A.S. Beppe Viola Autopitagora Filadelfia, adducendo di non aver mai sottoscritto il modulo di tesseramento. La Commissione Tesseramenti, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 141D - Riunione del 13.12.1996 dichiarava la nullità della lista n. 080789 di trasferimento a titolo definitivo del calciatore Balsamo Roberto dalla S.C. Nizza Millefonti all'A.S. B.V. Autopi tagora Filadelfia, datata 27.9.1996. Avverso tale decisione ha proposto appello l'A.S. Beppe Viola Autopitagora Filadelfia, invocando il ripristino del tesseramento in suo favore. L'appello è infondato. Ed invero la reclamante ammette che la madre di Balsamo Roberto non sottoscrisse in modo contestuale la lista del proprio figliolo e che il documento, affidato al padre del calciatore per il completamento delle firme, restituito alla società completo in ogni sua parte. L'acclarata apocrifia della sottoscrizione della signora Amarena Giuseppina - risultante ictu oculi dal rapporto tra la firma della reclamante sicuramente autografa, in quanto autenticata e quella apposta in calce alla richiesta - impedisce la convalida del modulo di tesseramento, rilevando, a tal fine, il solo fatto obiettivo della falsificazione, e non quello della sua imputabilità al vero autore. Il rigetto dell'appello comporta l'incameramento della tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dall'A.S. Beppe Viola Autopitagora Filadelfia di Filadelfia (Torino) e dispone I'incameramento della tassa versata.
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