F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 COM. UFF N. 21/C RIUNIONE DEL 20 FEBBRAIO 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELLA S.S. SEMPREVISA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NUOVA TRIVIGLIANO/SEMPREVISA DEL 24.11.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 101 del 17.1.1997)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 COM. UFF N. 21/C RIUNIONE DEL 20 FEBBRAIO 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELLA S.S. SEMPREVISA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NUOVA TRIVIGLIANO/SEMPREVISA DEL 24.11.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 101 del 17.1.1997) La S.S. Semprevisa ha proposto appello a questa C.A.F. avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio, di cui al Com. Uff. n. 101 pubblicato il 17 gennaio 1997, con la quale veniva rigettalo il proprio reclamo tendente ad ottenere la vittoria a tavolino della gara Nuova Trevigliano/Semprevisa del 24.11.1996, per la partecipazione alla stessa del calciatore Ouatrama Alessio in posizione irregolare in, quanto infraquindicenne, privo dell'autorizzazione prescritta a norma dall'art. 34 comma 3 N.O.I.F.. Non risultando prova dell'invio alla controparte di copia dei motivi di appello per raccomandata, così come previsto dall'ari. 23 n. 5 C.G.S., dietro richiesta la reclamante ha fatto pervenire attestazione dell'Ufficio locale P.T. di Carpineto Romano dell'avvenuta consegna in data 28.1.1997 del plico spedito dalla S.S. Semprevisa in data 24.1.1997 alla S.S. Nuova Trevigliano. L'appello è infondato e va respinto. Osserva infatti il Collegio che a fronte del referto arbitrale dal quale risulta che la S.S. Nuova Trevigliano non ha effettuato alcuna sostituzione e che è stato pienamente confermato dal Direttore di gara in sede di audizione davanti la Commissione Disciplinare - che, come noto, costituisce fonte privilegiata di prova - la società appellante adduce argomentazioni che, allo stato, costituiscono delle mere allegazioni difensive, in quanto non sopportate da prove idonee ad inficiare in qualche modo I'attendibilità, del referto stesso. Per questi motivi la C.A.F. respinge I'appello come innanzi proposto dalla S.S. Semprevisa di Carpineto Romano (Roma) e dispone I'incameramento della relativa tassa.
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