F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 COM. UFF N. 21/C RIUNIONE DEL 20 FEBBRAIO 1997 APPELLO DELL’A.C. CODEVILLA ROCCA SUSELLA CALCIO AVVERSO LA DECLATORIA DI ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE PLATE’ MASSIMILIANO IN PROPRIO FAVORE (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. l3/D – Riunionl del 29/30.11.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 COM. UFF N. 21/C RIUNIONE DEL 20 FEBBRAIO 1997 APPELLO DELL'A.C. CODEVILLA ROCCA SUSELLA CALCIO AVVERSO LA DECLATORIA DI ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE PLATE' MASSIMILIANO IN PROPRIO FAVORE (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. l3/D - Riunionl del 29/30.11.1996) Con reclamo in data 24.1.1997 I'A.C. Codevilla Rocca Susella Calcio ha proposto appello a questa C.A.F. avverso la declatoria di annullamento del tesseramento in proprio favore del calciatore Platè Massimiliano da parte della Commissione Tesseramenti, a seguito di reclamo dei calciatore medesimo, di cui alla delibera adottata nelle riunioni del 29/30.11.1996 (Com. Uff. n.13/D), notificata alla società in data 15.1.1997. L'appello è inammissibile, per tardività . Ed invero, rileva il Collegio come il reclamo alla C.A.F sia stato inoltrato oltre il termine di sette giorni dalla data di ricezione della delibera prescritto dall'art. 27n.2 lett. a) C.G.S.. b) Per i suesposti motiyi la C.A.F dichiara inammissibile ai sensi dell' art. 7 n 2 lett. a) C.G.S., per tardività, I'appello come innanzi proposto dall' A. C, Codevilla Rocca Susella Calcio di Salice Terme (Pavia) ed ordina incamerarsi la tassa versata .
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