F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 10/C Riunione del 21 Novembre 1996 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELL’A.C. SALA BAGANZA AVVERSÒ DECISIONI MERITO GARA SALA BAGANZA/TERME MONTICELLI DEL 22.9.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 14 – Riunione del 24.10.1996)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997
Comunicato ufficiale 10/C Riunione del 21 Novembre 1996 e pubbl. su: www.figc.it
APPELLO DELL'A.C. SALA BAGANZA AVVERSÒ DECISIONI MERITO GARA SALA
BAGANZA/TERME MONTICELLI DEL 22.9.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 14 - Riunione del 24.10.1996)
L'A.C. Sala Baganza ha proposto appello a questa Commissione avverso la decisione della
Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna, di cui al Com. Uff. n. 14
del 24 ottobre 1996, con la quale veniva rigettato il proprio reclamo tendente ad ottenere la. vittoria
"a tavolino" per 0 - 2 della gara Sala Baganza/Terrne Monticelli disputata il 22.9.1996 per il
Campionato di Promozione, avendo la Commissione Disciplinare ritenuta legittima la
partecipazione del calciatore Brignoli Marco alla suddetta gara.
Il reclamo si fondava sull'assunto della partecipazione alla stessa, nelle file della squadra ospite, del
calciatore Brignoli Marco in posizione irregolare, in quanto colpito da provvedimento di squalifica
per anni 1, fino al 17.7.1997 compreso, inflittogli dalla Lega Calcio UISP di Parma in relazione a
gara valida per il Torneo di Carignano, così come riportata nel Com. Uff. n 4 del Comitato
Provinciale F.I.G.C. di Parma del 14.9.1996. La reclamante 'ripropone in questa sede le
argomentazioni addotte dinanzi ai primi giudici non riconoscendo la validità della Errata-corrige, al
citato Com. Uff. n. 4, riportata nel Com. Uff. n. 6 bis del 20.9.1996.
Ritiene il Collegio di poter condividere le motivazioni della Commissione Disciplinare posto che,
con Com. Uff. n. 6 bis del 20.9.1996, il Comitato Provinciale F.I.G.C. di Parma aveva revocato la
comunicazione di cui al Com. Uff. n. 4, per cui il calciatore Brignoli Marco, non risultando più
sottoposto a provvedimento disciplinare, legittimamente venne impiegato dalla società nella gara di
che trattasi.
L'appello, pertanto, va respinto.
Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge I' appello come innati proposto dell'A.C. Sala Baganza di
Sala Baganza (Parma) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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