F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 10/C Riunione del 21 Novembre 1996 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELLA POL. MONTEVEGLIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 13.9.1999 INFLITTA AL CALCIATORE CALLIGOLA ALES- SANDRO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regio- nale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 14 – Riunione del 24.10.1996)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997
Comunicato ufficiale 10/C Riunione del 21 Novembre 1996 e pubbl. su: www.figc.it
APPELLO DELLA POL. MONTEVEGLIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA
SQUALIFICA FINO AL 13.9.1999 INFLITTA AL CALCIATORE CALLIGOLA ALES-
SANDRO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regio-
nale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 14 - Riunione del 24.10.1996)
L'arbitro della gara disputata il 14 settembre 1996 tra la S. Michelese C.S.G. e la Pol. Monteveglio,
valida per il Campiopato Juniores Regionale organizzato dal Comitato Regionale Emilia-Romagna,
riferiva Che al 3' del secondo tempo il calciatore Calligola Alessandro della Pol. Monteveglio, a
giuoco fermo, gli si avvicinava e con tono minaccioso dapprima inveiva nei suoi confronti, quindi
lo colpiva con un pugno al fianco causandogli forte dolore e, infine, alla notifica del provvedimento
di espulsione lo applaudi-
va in modo ironico accompagnando il gesto con espressione irriguardosa.0
II Giudice Sportivo infliggeva al calciatore la squalifica fino a1 13.9.2001, sanzione che la
Commissione Disciplinare, investita del reclamo proposto dalla società, riduceva al 13.9.1999.
Contro tale decisione Ia Pol. Monteveglio ha proposto.appello a questa C.A.F., con- testando il
referto arbitrale ed invocando una congrua riduzione della squalifica.
Ritiene il Collegio che I' appello debba essere rigettato.
Non può riconoscersi alcun valore all' assunto della reclamante, secondo cui non sarebbe stato
commesso dal Calligola alcun atto violento sulla persona dell'arbitro: si tratta di allegazione
difensiva che si pone ih assoluto contrasto non quanto riferito dal Direttore di gara negli atti
Ufficiali (rapporto e supplemento successivamente reso), i quali fanno fede nel presente
giudizio,non solo per il dettato regolamentare, ma anche per la loro linearità e coerenza.
Per. quanto riguarda I' entità della pena, la generosa riduzione operata dalla Commissione
Disciplinare non lascia spazio ad ulteriore attenuazione della durata della squalifica.
Dalla reiezione dell'appello discende l'incameramento della tassa versata.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dalla Polisportiva
Monteveglio di Monteveglio (Bologna) e dispone I' incameramento della relativa tassa.
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