F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 10/C Riunione del 21 Novembre 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL CALCIATORE GUERRI GIOVANNI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOUALIFICA FINO AL 10.4.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria – Com. Uff. n. 13 del 9.10.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 10/C Riunione del 21 Novembre 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL CALCIATORE GUERRI GIOVANNI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOUALIFICA FINO AL 10.4.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 13 del 9.10.1996) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, infliggeva, con Com. Uff. n. 13 pubblicato in data 9 ottobre 1996, al calciatore Guerri Giovanni, tesserato per I'A.S. Ripa di Perugia, Ia sanzione della squalifica fino al 10.4.1997, per violazione dall'art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva. II calciatore, espulso nel corso della gara del Campionato Amatoriale Riosecco/Atlantico Triferno disputata il 27.1.1996, telefonava varie volte all'arbitro di tale gara, inducendolo con minacce, ancorché in modo indiretto, a modificare il contenuto del referto, con I' assumere che il fatto a lui attribuito era stato, invece, commesso da altro calciatore, tale Signorelli Luca. Avverso tale decisione, il Guerri Giovanni proponeva reclamo a questa C.A.F, con raccomandata in data 24.10.1996, al fine di ottenere I' annullamento della suddetta sanzione disciplinare in quanto, a suo dire, non aveva commesso quanto addebitatogli. Tale impugnazione è inammissibile. Rileva il Collegio che motivo di inammissibilità è costituito dal fatto che l'art. 35 n. 4 lett. d/d1 C.G.S. prevede, nell'ambito della disciplina sportiva regionale della L.N.D., la possibilità di appalto alla C.A.F solo per le sanzioni disciplinari inflitte ai tesserati, che vadano oltre i dodici mesi, mentre nel caso di specie la squalifica inflitta è di solo sei mesi. Per i suesposti motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 35 n. 4 d/d1 C.G.S., I' appello come sopra proposto dal calciatore Guerri Giovanni e dispone I' incameramento della tassa versata.
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