F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 10/C Riunione del 21 Novembre 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL CALCIATORE GUERRI GIOVANNI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOUALIFICA FINO AL 10.4.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria – Com. Uff. n. 13 del 9.10.1996)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997
Comunicato ufficiale 10/C Riunione del 21 Novembre 1996 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DEL CALCIATORE GUERRI GIOVANNI AVVERSO LA SANZIONE DELLA
SOUALIFICA FINO AL 10.4.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato
Regionale Umbria - Com. Uff. n. 13 del 9.10.1996)
La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria, a seguito di deferimento del
Procuratore Federale, infliggeva, con Com. Uff. n. 13 pubblicato in data 9 ottobre 1996, al
calciatore Guerri Giovanni, tesserato per I'A.S. Ripa di Perugia, Ia sanzione della squalifica fino al
10.4.1997, per violazione dall'art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva.
II calciatore, espulso nel corso della gara del Campionato Amatoriale Riosecco/Atlantico Triferno
disputata il 27.1.1996, telefonava varie volte all'arbitro di tale gara, inducendolo con minacce,
ancorché in modo indiretto, a modificare il contenuto del referto, con I' assumere che il fatto a lui
attribuito era stato, invece, commesso da altro calciatore, tale Signorelli Luca.
Avverso tale decisione, il Guerri Giovanni proponeva reclamo a questa C.A.F, con raccomandata in
data 24.10.1996, al fine di ottenere I' annullamento della suddetta sanzione disciplinare in quanto, a
suo dire, non aveva commesso quanto addebitatogli.
Tale impugnazione è inammissibile.
Rileva il Collegio che motivo di inammissibilità è costituito dal fatto che l'art. 35 n. 4 lett. d/d1
C.G.S. prevede, nell'ambito della disciplina sportiva regionale della L.N.D., la possibilità di appalto
alla C.A.F solo per le sanzioni disciplinari inflitte ai tesserati, che vadano oltre i dodici mesi, mentre
nel caso di specie la squalifica inflitta è di solo sei
mesi.
Per i suesposti motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 35 n. 4 d/d1 C.G.S., I'
appello come sopra proposto dal calciatore Guerri Giovanni e dispone I' incameramento della tassa
versata.
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