F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 11/C Riunione del 28 Novembre 1996 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DEL F.C. USMATE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TIRANE- SE/USMATE DEL 6.10.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. l4.del 24.10.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 11/C Riunione del 28 Novembre 1996 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DEL F.C. USMATE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TIRANE- SE/USMATE DEL 6.10.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. l4.del 24.10.1996) All'esito della gara Tiranese/Usmate; disputata il 6.10.1996 nell'ambito del Campionato di 1° Categoria del Comitato Regionale Lombardia e terminata col punteggio di 0 a0, I'U.S. Tiranese proponeva rituale reclamo adducendo che nell'occasione la squadra avversaria aveva fatto partecipare alla,gara il calciatore Perego Leonardo in posizione irregolare perché squalificato. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 14 del 24 ottobre 1996, in accoglimento del reclamo, infliggeva al FC. Usmate la punitone sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 a 2, nonché I'ammenda di lire 300.000, squalificava altresì il calciatore Perego Leonardo per una giornata ed inibiva a tutto I'8.11.1996 il Dirigente accompagnatore Motta Mario. Avverso tale decisione ha proposto appello dinanzi a questa Commissione Federale la società FC. Usmate, adducendo che la squalifica del calciatore Perego Leonardo era stata originata da un errore in cui era incorso I'Arbitro della gara del 14.9.1996. antecedente a quella del 6.10.1996, che aveva indicato nel rapporto il Perego tra i calciatori espulsi, in luogo di un altro. L'appello è infondato. Ed invero la squalifica di Perego Leonardo fino al 7.10.1996 veniva pubblicata sul Com. Uff. n. 10 del Comitato Regionale Lombardia del 3.10.1996 e la società F.C. Usmate non proponeva alcun reclamo, lasciando che la sanzione passasse in giudicato; utilizzava altresì il calciatore tre giorni dopo, nella gara con I'U.S. Tiranese, incorrendo così nella perdita della partita. II rigetto dell'appello comporta I'incameramento della tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge I'appello come innanzi proposto dalla FC. Usmate di Usmate (Milano) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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