F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 11/C Riunione del 28 Novembre 1996 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELL’A.S. LA SALUTE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALLIEVI TORRI DI MOSTO/LA SALUTE DEL 13.10.1996 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Veneto del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 12 del 31.10.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 11/C Riunione del 28 Novembre 1996 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELL'A.S. LA SALUTE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALLIEVI TORRI DI MOSTO/LA SALUTE DEL 13.10.1996 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Veneto del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 12 del 31.10.1996) Con delibera pubblicata nel Com. Uff. n. 12 del 31.10.1996, i! Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Veneto del Settore per I'Attívità Giovanile e Scolastica dichiarava inammissibile il reclamo interposto dall'A.S. La Salute avverso la regolarità della gara Torre di Mosto/La Salute, disputatasi il 13.10.1996 per il Campionato . Provinciale Allievi, in quanto non accompagnato dalla ricevuta comprovante I'avvenuta spedizione di copia del reclamo stesso alla controparte ai sensi dell'art. 37 comma 5 C.G.S. Avverso tale delibera si appellava a questa Commissione I'A.S. La Salute, soste- . nendo che alla gara in questione aveva partecipato, per I'U.S. Torre di Mosto; il calciato-, re Giovanni Mattiuzzo, squalificato e quindi senza titolo. Allegava all'impugnazione copia della ricevuta della raccomandata con la quale copia dell'originario reclamo era stata inviata alla controparte, in data 22,10.7996.. Osserva la C.A.F - preliminarmente all'esame del merito del gravame -che la causa di Ínammissibilità rilevata dai citato Giudice Sportivo di 2° Grado è insussistente perché, se è vero che I'art. 37 comma 5 del Titolo VIII.C.G.S. (il quale detta specifiche norme procedurali per i giudizi in campo dilettantistico e giovanile) dispone che la ricevuta della raccomandata attestante I'invio alla controparte (quando, come nel caso i specie, questa sia titolare di uno specifico interesse) della copia del reclamo, debba essere allegata al medesimo e che I"art. 23 comma 9 C.G.S. sanziona con I'ammissibi-. lità I'inosservanza di tale adempimento, è anche vero che, nella prassi ordinaria e nella giurisprudenza di questa Commissione, si è sempre ritenuto che ove I'atto d'impugnazione rechi nella infestazione I'indirizzo della controparte, ma la ricevuta suddetta non sia stata inizialmente allegata, I'Organo disciplinare che ne è investito deve richiedere la spedizione della ricevuta stessa; il che avvenendo l'irregolarità è sanata. . Se, come di consueto accade, in tal modo si fosse comportato il primo Giudice, I'accertamento dell'osservanza dello specifico onere procedurale in questione sarebbe stato immediato e positivo, ed il Giudice medesimo sarebbe potuto entrare nel merito dell'impugnazione. La delibera appellata deve, conseguentemente, essere annullata e gli atti vanno rimessi al competente Giudice Sportivo di 2° Grado per I'esame del reclamo. La tassa di appello va restituita. Per i suesposti motivi la C.A.F, pronunciando sull'appello come sopra proposto dall'A.S. La Salute di La Salute di Livenza (Venezia), annulla, ai sensi dall'art. 27 n. 5 C.G.S., per insussistenza della inammissibilità dichiarata dal Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Veneto del Settore per I'Attività Giovanile e Scolastica, I'impugnata delibera, rinviando gli atti al detto Giudice per I'esame d merito in ordine al reclamo presentato dalla citata A.S. La Salute avverso la regolarità della suindicata gara. Ordina restituirsi la relativa tassa.
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