F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 11/C Riunione del 28 Novembre 1996 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELLO S.C. ROFIT TEKNOPROGETTI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FIUGGI/ROFIT TEKNOPROGETTI DEL 22.9.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 40 del 18.10.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 11/C Riunione del 28 Novembre 1996 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELLO S.C. ROFIT TEKNOPROGETTI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FIUGGI/ROFIT TEKNOPROGETTI DEL 22.9.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 40 del 18.10.1996) All'esito della gara Fiuggi/Rofit Teknoprogetti, disputata il 22.9.1996 nell'ambito del Campionato di Promozione del Comitato Regionale Lazio e terminata gol punteggio di 0 a 1, I'A.S. Fiuggi proponeva rituale reclamo adducendo che nell'occasione la squadra avversaria aveva svolto una parte della gara senza la presenza in campo di almeno un calciatore nato nel 1976 o successivi, come sancito nel Com. Uff. n. 1 della Lega Nazionale Dilettanti pubblicato il 1° luglio 1996, incorrendo così nella sanzione di cui all'art. 7 comma 5 C.G.S. II Giudice Sportivo accoglieva il reclamo e infliggeva alla S.C. Rofit Teknoprogetti, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 28 del 3 ottobre 1996, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 2. La punizione veniva confermata dalla competente Commissione Disciplinare (Coni. Uff. n. 40 del 18 ottobre 1996). Avverso tale decisione ha proposto appello la S.C. Rofit Teknoprogetti, invocando il ripristino del risultato conseguito sul campo. L'appello è infondato Risulta infatti agli atti che la società Rofit Teknoprogetti si presentava in campo con il calciatore Virzi Carmelo, quale unico nato dal 1976 in poi; che tale calciatore, al 44' del secondo tempo, veniva sostituito con Velardo Adriano, nato nel 1964; che, alla distanza di un minuto, la S.C. Rofit Teknoprogetti sostituiva il calciatore Ionta Ivano con Santopadre Domenico, nato nel 1976, così ripristinando il rispetto della norma di cui al Com. Uff. n, 1 del 11.7.1996. Tale norma sancisce I'obbligo della utilizzazione di almeno un calciatore nato dal 1° gennaio 1976 in poi per I'intera durata della gara, sanzionandone la trasgressione con la punitone prevista dall'ari. 7 n. 5 C.G.S..Tanto non consente interruzioni, anche se di brevissima durata Il rigetto dell'appello comporta I'incameramento della tassa. Per questi motivi Ia C.A.F respinge l'appello come innanzi proposto dalla S.C. Rofit Teknoprogetti di Cassino (Frosinone) e dispone l'incameramento della relativa tassa.
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