F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 11/C Riunione del 28 Novembre 1996 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELL’U.S. SPES MONTESACRO AVVERSO DECISIONI MERITO N. 2 GARE PER PARTECIPAZIONE DEL CALCIATORE TESTA GIANLUCA IN POSIZIONE IRREGOLARE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 43 del 25.10.1996)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997
Comunicato ufficiale 11/C Riunione del 28 Novembre 1996 e pubbl. su: www.figc.it
APPELLO DELL'U.S. SPES MONTESACRO AVVERSO DECISIONI MERITO N. 2 GARE
PER PARTECIPAZIONE DEL CALCIATORE TESTA GIANLUCA IN POSIZIONE
IRREGOLARE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio -
Com. Uff. n. 43 del 25.10.1996)
II Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lazio, provvedendo in ordine alla gara dei Playoff
del Campionato Regionale Juniores Spes Montesacro/Monterotondo del 25.4.1996, infliggeva al
calciatore Testa Gianluca tesserato a favore della prima società, la squalifica per una giornata (Coni.
Uff. n. 167 pubblicato il 2 maggio 1996).
Tale squalifica non poteva essere scontata nel, prosieguo della stagione sportiva 1995/96.
II 15 e il 22 settembre 1996 venivano disputate le gare del Campionato di Eccellenza tra I'U.S. Spes
Montesacro e le società A.S. Montespaccato Aureliano e Pol. Ciampino, ad entrambe le quali
prendeva parte, nella squadra dall'U.S. Spes Montesacro risultata vincitrice degli incontri, il
sunnominato calciatore.
Le società rimaste soccombenti sul campo inoltravano reclamo alla Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Lazio e, deducendo I'illegittima partecipazione agli incontri del
calciatore Testa Gianluca in quanto squalificato, chiedevano che all'U.S. Spes Montesacro fosse
inflitta la punizione sportiva di perdita delle gare, ai sensi dall'art. 7 comma 5 C.G.S., con il
punteggio di 0-2.
Controdeduceva I'U.S. Spes Montesacro, contestando I'avverso assunto.
L`adita Commissione Disciplinare accoglieva i reclami e infliggeva all'U.S. Spes Montesacro la
punizione sportiva della perdita per 0-2 di entrambe le gare, oltre I'ammenda di L. 200.000 e la
qualifica per un ulteriore gara del calciatore Testa Gianluca (Com. Uff. n. 43 del 25 ottobre 1996).
In opposizione alla predetta delibera I'U.S. Spes Montesacro ha proposto appello alla C,A.F,
ribadendo le considerazioni già prospettate in prime cure per sostenere la legittimità della
partecipazione del proprio tesserato alle gare sopra indicate.
La Commissione ritiene che il gravame non possa trovare accoglimento in quanto il calciatore Testa
ha preso parte agli incontri in questione senza legittimo titolo perché era ancora sottoposto al
provvedimento di squalifica, giusta la ricordata delibera del Giudice Sportivo pubblicata nel Com.
Uff. n. 167 del 2 maggio 1996.
E' pacifico in punto di fatto che non fu possibile scontare la punizione nella stagione sportiva
1995/96, in quanto non vennero disputate dall'U.S. Spes Montesacro altre gare valide per il
Campionato Regionale Juniores.
E' altrettanto pacifico che il calciatore Testa Gianluca nell'attuale stagione sportiva 1996/97 non
rientra nei limitj di età che consentono la partecipazione alle gare riservate alla Categoria Juniores,
potendovi prendere parte in via eccezionale ed eventuale, solo quale "fuori quota".
Ne consegue che I'atleta avrebbe dovuto scontare la squalifica non partecipando alla prima gara di
campionato, della. prima squadra del sodalizio di appartenenza,ai sensi dall'art. 12 comma 6 C.G.S:.
Di nessun pregio, come esattamente è stato rilevato dal primi giudici, si appalesa I'assunto della
reclamante secondo cui il Testa avrebbe scontato la punizione per essere stato escluso, nella sua
veste di potenziale "fuori quota", dalla partecipazione al primo incontro del Campionato Juniores
1996/97 disputatosi il 14 settembre 1996.
AI riguardo non resta che fare richiamo alla costante giurisprudenza in materia di questo organo
giudicante, nonché alla Circolare n. 4, esplicativa in punto a "Esecuzione . delle sanzioni", diramata
dalla Lega Nazionale Dilettanti il 3 settembre 1993 e puntualmente portata all'attenzione delle
società del Comitato Regionale Lazio con il Com. Uff: n. 11 del successivo 9 settembre 1993,
circolare richiamata dalla L.N.D. nelle successive stagioni sportive,
Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dalla U.S: Spes.Montesacro
di Roma e dispone I'incameramento della tassa versata.
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