F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 11/C Riunione del 28 Novembre 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.C. MARTINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. 5 GIORNATE DI GARA (Delibera della Commissione Disciplinare della L.N.D. – Com. Uff. n. 81 del 8.11.1996)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997
Comunicato ufficiale 11/C Riunione del 28 Novembre 1996 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL'A.C. MARTINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOUALIFICA DEL
CAMPO DI GIUOCO PER N. 5 GIORNATE DI GARA (Delibera della Commissione Disciplinare
della L.N.D. - Com. Uff. n. 81 del 8.11.1996)
In base agli atti ufficiali concernenti la gara Martina/Maglie, disputata il 20.10.1996 nell'ambito del
Campionato Nazionale Dilettanti, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti - con
delibera pubblicata nel C.U. n. 25 del 23 ottobre 1996 - sanzionava gli incidenti avvenuti ad opera
di sostenitori della squadra ospitante, mediante I'inflizione della squalifica per sei gare effettive di
quel campo di giuoco.
Su ricorso dell'A.C. Martina, la Commissione Disciplinare presso la Lega medesima - la cui
decisione era pubblicata nel C.U. n. 81 dell'8 novembre 1996 - riduceva la detta sanzione a cinque
gare.
Si appella a questa Commissione la medesima società, la quale (anche in riferimento a casi di
analoga o maggiore gravità, puniti con più mite sanzione) denuncia I'eccessività della punizione
inflitta, sia per la inadeguatezza della riduzione, rispetto al fatto più grave escluso, a differenza che
in prime cure, dalla Commissione Disciplinare (ovvero, I'uso delle armi da parte delle Forze
dell'Ordine, al fine di sedare gli incidenti); sia per I'ingigantimento dei fatti, del tutto
incredibilmente operato nel referti di gara, il che la portava ad insistere per un'ulteriore mitigazione
del provvedimento disciplinare.
L'appello è immeritevole di accoglimento.
Per quanto i fatti siano usciti parzialmente ridimensionati dal secondo giudizio disciplinare - avendo
I'impugnata delibera escluso I'episodio cui I'appellante fa riferimento - deve ritenersi che gli
incidenti accaduti nel corso e al termine della gara in questione abbiano comunque rivestito una
singolare gravità, e conseguentemente, siano stati equamente sanzionati.
Basterebbe, invero, rilevare la reiterazione delle condotte da parte dei sostenitori, i cui lanci (anche
di oggetti di dimensione notevole, come blocchi consistenti ricavati dalla demolizione delle tribune)
ebbero a raggiungere più e più volte sia gli Ufficiali di gara che i calciatori avversari; che
I'incessante clima di violenza indusse I'arbitro a scambiare la posizione dei suoi assistenti e
addirittura ad interrompere la gara per qualche minuto; che vi fu un serio tentativo di invasione del
campo; che i medesimi Ufficiali di gara, già raggiunti anche da numerosi sputi, subirono al termine
un tentativo di aggressione, da parte di persone che indebitamente si trovavano nel recinto degli
spogliatoi; che la loro permanenza all'interno si protrasse oltre il debito per I'accertata (e invano
negata, in questa sede, dell'A.C. Martina) situazione di pericolo - elementi di fatto questi, che in una
globale valutazione rendono congrua (anche in raffronto con casi analoghi, del resto documentati
dalla stessa appellante) la punizione inflitta.
L'appello deve dunque essere respinto e la relativa tassa incamerata.
Per i suesposti motivi Ia C.A.F respinge I'appello come in epigrafe proposto dalI'A.C. Martina di
Martina Franca (Taranto) e dispone incamerarsi Ia relativa tassa.
Share the post "F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 11/C Riunione del 28 Novembre 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.C. MARTINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. 5 GIORNATE DI GARA (Delibera della Commissione Disciplinare della L.N.D. – Com. Uff. n. 81 del 8.11.1996)"