F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 11/C Riunione del 28 Novembre 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.C. MARTINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. 5 GIORNATE DI GARA (Delibera della Commissione Disciplinare della L.N.D. – Com. Uff. n. 81 del 8.11.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 11/C Riunione del 28 Novembre 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.C. MARTINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. 5 GIORNATE DI GARA (Delibera della Commissione Disciplinare della L.N.D. - Com. Uff. n. 81 del 8.11.1996) In base agli atti ufficiali concernenti la gara Martina/Maglie, disputata il 20.10.1996 nell'ambito del Campionato Nazionale Dilettanti, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti - con delibera pubblicata nel C.U. n. 25 del 23 ottobre 1996 - sanzionava gli incidenti avvenuti ad opera di sostenitori della squadra ospitante, mediante I'inflizione della squalifica per sei gare effettive di quel campo di giuoco. Su ricorso dell'A.C. Martina, la Commissione Disciplinare presso la Lega medesima - la cui decisione era pubblicata nel C.U. n. 81 dell'8 novembre 1996 - riduceva la detta sanzione a cinque gare. Si appella a questa Commissione la medesima società, la quale (anche in riferimento a casi di analoga o maggiore gravità, puniti con più mite sanzione) denuncia I'eccessività della punizione inflitta, sia per la inadeguatezza della riduzione, rispetto al fatto più grave escluso, a differenza che in prime cure, dalla Commissione Disciplinare (ovvero, I'uso delle armi da parte delle Forze dell'Ordine, al fine di sedare gli incidenti); sia per I'ingigantimento dei fatti, del tutto incredibilmente operato nel referti di gara, il che la portava ad insistere per un'ulteriore mitigazione del provvedimento disciplinare. L'appello è immeritevole di accoglimento. Per quanto i fatti siano usciti parzialmente ridimensionati dal secondo giudizio disciplinare - avendo I'impugnata delibera escluso I'episodio cui I'appellante fa riferimento - deve ritenersi che gli incidenti accaduti nel corso e al termine della gara in questione abbiano comunque rivestito una singolare gravità, e conseguentemente, siano stati equamente sanzionati. Basterebbe, invero, rilevare la reiterazione delle condotte da parte dei sostenitori, i cui lanci (anche di oggetti di dimensione notevole, come blocchi consistenti ricavati dalla demolizione delle tribune) ebbero a raggiungere più e più volte sia gli Ufficiali di gara che i calciatori avversari; che I'incessante clima di violenza indusse I'arbitro a scambiare la posizione dei suoi assistenti e addirittura ad interrompere la gara per qualche minuto; che vi fu un serio tentativo di invasione del campo; che i medesimi Ufficiali di gara, già raggiunti anche da numerosi sputi, subirono al termine un tentativo di aggressione, da parte di persone che indebitamente si trovavano nel recinto degli spogliatoi; che la loro permanenza all'interno si protrasse oltre il debito per I'accertata (e invano negata, in questa sede, dell'A.C. Martina) situazione di pericolo - elementi di fatto questi, che in una globale valutazione rendono congrua (anche in raffronto con casi analoghi, del resto documentati dalla stessa appellante) la punizione inflitta. L'appello deve dunque essere respinto e la relativa tassa incamerata. Per i suesposti motivi Ia C.A.F respinge I'appello come in epigrafe proposto dalI'A.C. Martina di Martina Franca (Taranto) e dispone incamerarsi Ia relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it