F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 12/C Riunione del 5 Dicembre 1996 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DEL F.C. JUVENTUS COLLEFERRO AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA JUVENTUS COLLEFERRO/CECCANO DEL 6.10.1996 (Delibera del Giu- dice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per I’Attività Giovanile e Scolastica Com. Uff. n 14 del 7. 11. 1996)8.11.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 12/C Riunione del 5 Dicembre 1996 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DEL F.C. JUVENTUS COLLEFERRO AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA JUVENTUS COLLEFERRO/CECCANO DEL 6.10.1996 (Delibera del Giu- dice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per I'Attività Giovanile e Scolastica Com. Uff. n 14 del 7. 11. 1996)8.11.1996) II Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per I'Attività Giovanile e Scolastica, infliggeva, con il Com. Uff. n. 10 in data 10 ottobre 1996, al FC. Juventus Colleferro, I'ammenda di lire 1.OOO.OOO; al Signor lannone Antonio,Dirigente Accompagnatore, l'inibizione per cinque anni con proposta al Presidente Federale di precludergli la permanenza in qualsiasi rango o, categoria della FI.G.C, ai sensi dall'art. 9 comma 2 C.G.S.; al calciatore fannone Gianni la squalifica fino al 1° ottobre 2000, ed ai calciatori Cecilia Corrado e Gangemi Lorenzo tipo all'11 aprile 2000; tutti tesserati con la predetta società. Tali sanzioni disciplinari erano adottate a seguito dell'esame del referto di gara, con il quale I'arbitro riferiva che al termine della gara Allievi Regionali, disputata il 6 ottobre 1996, tra te società FC. Juventus Colleferro e l' A. S. Ceccano, era stato ingiuriato e minacciato dai calciatori Cecilia Corrado; Gangemi Lorenzo e lannone Gianni interveniva il Dirigente accompagnatore lannone Antonio, il quale gli sferrava un violento pugno dietro l'orecchio sinistro, procurandogli un forte dolore ed un voluminoso ematoma; mentre tentava di raggiungere Io spogliatoio veniva spinto da tergo e cadeva supino in terra; in tale posizione era colpito con calci in varie parti deI corpo dai calciatori della Juventus Colleferro, tra i quali riusciva a riconoscere il Cecilia, il Gangemí e lannone Gianni. Durante tale episodio non intervenivano i dirigenti della suddetta società"e..l'arbitro veniva soccorso dai dirigenti e dal medico della società Ceccano. Avverso tale delibera il P.C. Juventus Colleferro proponeva reclamo al Giudice Sportivo di 2° Grado, il quale, con decisione pubblícata suÍ Comunicato Ufficiale n. 14 in data 7 novembre 1996, riduceva al 30 giugno 1999 la squalifica inflitta al calciatore lannone Gianni ed al 31 dicembre 1998 quella inflitta ai calciatori..Cecilia Corrado e Gangemi Lorenzo; confermava nel resto le decisioni impugnate.Riteneva che, pur in presenza di una condotta intenzionale a recare danni fisici; era necessario non vanificare le finalità riabilitative e di recupero, necessarie in ambito dello sport giovanile.. Anche tale decisione è stata appellata a questa C.A.F. dal F.C. Juventus Colleferro.. al fine di ottenere un'ulteriore riduzione delle suddette sanzioni disciplinari. Ha motivato, che i suoi dirigenti erano nella materiale impossibilità di intervenire in soccorso dell'arbitro per la rapidità dell'episodio e per la presenza degli accompagnatori della società Ceccano. Per quanto si riferiva ai calciatori squalificati ha rilevato che I'arbitro non era in condizione di riconoscerli perché non poteva essere caduto supino, ma doveva essere prono per la spinta da tergo e non poteva rilevare i numeri delle maglie degli aggressori, che gli erano di fronte. Non era stato esibito un riscontro medico per le lesioni subite dall'arbitro. Ciò premesso, si osserva che i reclamo è inammissibile per quanto si riferisce all'annullamento della sanzione dell'ammenda inflitta alla società. L'att. 35 n. 4/d C.G.S. determina i casi in cui è ammesso il reclamo a questa Commissione d'Appello Federale per la disciplina sportiva in ambito regionale della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore per I'Attività Giovanile e Scolastica e tra di essi non è menzionata la sanzione dell'ammenda. Nel merito il reclamo è destituito di fondamento. La società reclamante nega, invero. che i suoi tesserati abbiano commesso atti di violenza nei confronti dell'arbitro, il quale non poteva identificarli, ed inoltre cerca di far sorgere il sospetto che addirittura questi non abbia riportato lesioni. L'arbitro, però, ascoltato dal Giudice Sportivo di 2° Grado, ha confermato tutte le circostanze relative all'aggressione e tutte le modalità di identificazione degli aggressori. E' opportuno, in proposito, ripetere ancora una volta che nella materia della disciplina sportiva nell'ambito della FI.G.C. l'accertamento dei fatti portati al vaglio dei giudici sportivi deve avvenire esclusivamente a mezzo delle risultanze degli atti ufficiali i quali hanno valore di prova privilegiata, perché proveniente da soggetti che non hanno interesse ad alterare, od a modificare la realtà. Pertanto, ogni tentativo di negare il contenuto di tali atti od a prospettare un'interessata e differente versione deve essere respinto. A seguito del rigetto del reclamo, la tassa versata va incamerata. Per questi motivi la C.A.F., decidendo in ordine all'appello come innanzi proposto dal F.C. Juventus Colleferro di Colleferro (Roma), così provvede: - lo dichiara inammissibile, ai sensi dell'ari. 35 n. 4 lett. d) C.G.S., per la parte inerente I'ammenda inflitta all'appellante; - lo respinge per la parte inerente le sanzioni inflitte ai calciatori lannone Gianni, Cecilia Corrado e Gangemi Lorenzo; dispone incamerarsi la relativa tassa.
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