F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 12/C Riunione del 5 Dicembre 1996 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELLA POL.,LIBERTAS PALESTRO PLEBISCITO AVVERSO DECI- SIONI MERITO GARA TROINA/LIBERTAS PALESTRO PLEBISCITO DEL 15.9.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regio- nale Sicilia – Com. Uff. n. 5/Disc. del 24.10.1996).

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 12/C Riunione del 5 Dicembre 1996 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELLA POL.,LIBERTAS PALESTRO PLEBISCITO AVVERSO DECI- SIONI MERITO GARA TROINA/LIBERTAS PALESTRO PLEBISCITO DEL 15.9.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regio- nale Sicilia - Com. Uff. n. 5/Disc. del 24.10.1996). All'esito della gara Troina/Libeitas Palestro Plebiscito disputata il 15.9.1996 nelI'ambito del Campionato di Promozione del Comitato Regionale Sicilia e terminata col punteggio di 2 a 3, I'A.S. Troina proponeva reclamo dinanzi alla Commissione Disciplinare adducendo che, nell'occasione era stato utilizzato nelle file della squadra avversaria il calciatore Todde Sergio; che non aveva titolo perché inserito nell'elenco calciatori presentato all'arbitro al n. 17, quando il regolamento consentiva I'iscrizione di sedici eventuali partecipanti. L'adita Commissione, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 5 del 24 ottobre 1996, nell'accogliere il reclamo infliggeva alla PoI..Libertas Palestro Plebiscito la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 2 e I'ammenda di lire 250.000;. irrogava altresì a NIcoIosi Pietro, Dirigente accompagnatore della squadra, la sanzione dell'inibizione fino al 17.11.1996.Avverso tale.decisióne ha proposto appello la Pol, Litiertas Palestro Plebiscito; adducendo I'inammissibilità del reclamo dell'A.S. Troina e la infondatezza nel merito. L'appello è fondato. Ed invero I'A.S. Troina proponeva reclamo avverso la regolarità di svolgimento della gara, per il quale è competente iÍ Giudice Sportivo, omettendo la relativa procedura e rivolgendosi nel termine di trenta glomi dallo svolgimento della partita alla Commissione Disciplinare presso il Comitato regionale Sicilia; quest'ultima anziché dichiarare I'inammissibilità del reclamo lo esaminava nel merito. Ricorrono pertanto gli estremi voluti dell'art. 27 n. 5 C.G.S. per poter annullare la decisjone impugnata senza rinvio. Per questi motivi la C.A.F.in accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla Pol. Libertas Palestro Prebliscito di Catania, annulla senza rinvio, ai sensi dell'art.,27 n.6 C.G.S., I'impugnata delibera, stante I'inammissibilità del reclamo proposto dall'A.S. Troina dinanzi la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia avverso la regolarità della suindicata gara. Ordina la restituzione della tassa versata.
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