F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 12/C Riunione del 5 Dicembre 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIGG.RI SORRICCHIO ANGELO, CUCCHI FABIO E DELL’A.S. ISOLA LIRI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE IN RELAZIONE ALLA GARA LANCIANO 90/ISOLA LIRI DEL 24.3.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.D. – Com. Uff. n. 65 dell’11.10.1996)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997
Comunicato ufficiale 12/C Riunione del 5 Dicembre 1996 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI
SIGG.RI SORRICCHIO ANGELO, CUCCHI FABIO E DELL'A.S. ISOLA LIRI, A SEGUITO DI
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE IN RELAZIONE ALLA GARA
LANCIANO 90/ISOLA LIRI DEL 24.3.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la
L.N.D. - Com. Uff. n. 65 dell'11.10.1996)
Con provvedimento del 15.9.1996, il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare
presso la L.N.D. il sig. Angelo Sorricchio (tesserato per I'A.C. Alba Adriatica), I'A.S. Isola Liri
Calcio e il calciatore Fabio Cucchi (tesserato per I' A.C. Lanciano 90), perché rispondessero:
- il primo, di violazione dall'art. 2 C.G.S. per aver posto in essere atti diretti ad alterare lo
svolgimento ed il risultato della gara Lanciano 90/Isola Liri Calcio del 24.3.1996, avvicinando in
Lanciano, unitamente ad altra persona non tesserata, nei giorni immediatamente Precedenti la gara,
il suddetto calciatore, prospettandogli un regalo in denaro se avesse agevolato la vittoria dell'Isola
Liri Calcio;
- la seconda, di violazione dell'ari. 6 comma 5 C.G.S., per responsabilità presunta nell'illecito
sportivo posto in essere a suo vantaggio da persone estranee alla società;
- il terzo, di violazione dell'ari. 1 comma 1 C.G.S., per avere, il 15.6.1996, in sede di interrogatorio
reso al Collaboratore dell'Ufficio Indagini dichiarazioni reticenti non corrispondenti al vero.
La Commissione Disciplinare con decisione pubblicata nel C.U. n. 65 dell'11 ottobre 1996,
proscioglieva tutti i deferiti, rilevando che I'impostazione accusatoria attribuiva un significato di
verità alle dichiarazioni rilasciate originariamente ad alcuni compagni di squadra e all'allenatore dal
Cucchi, circa un tentativo di illecito sportivo nei suoi confronti e a favore dell'A.S. Isola Liri Calcio,
attribuito al Sorricchio e a tale Pomes, non tesserato e - a quanto emergeva dagli atti - procuratore
del Cucchi medesimo. Ma il Cucchi, nell'immediatezza del fatto, aveva ritrattato, con lettera inviata
all'Ufficio Indagini, chiarendo la finalità scherzosa delle proprie dichiarazioni, con le quali egli,
asseritamente, intendeva sferzare i compagni di squadra al massimo impegno nella gara in
questione, dichiarazioni che, in ogni caso, la Commissione Disciplinare qualificava come assai
generiche, ritenendo venuto meno ogni elemento probatorio circa il preteso illecito sportivo.
Avverso tale decisione si appellava ritualmente il Procuratore Federale, il quale denunciava vizio
della motivazione. La Commissione Disciplinare, infatti, non solo non si era neppure posta il
problema della corretta valutazione delle dichiarazioni successivamente rese, a ritrattazione, dal
Cucchi, ma aveva ignorato che egli si era inizialmente confidato (in termini contenutisticamente
precisi) con tre compagni di squadra, I'allenatore e il direttore sportivo; che le prime dichiarazioni
erano riscontrate dalla circostanza, accertata come vera, che, nei giorni immediatamente precedenti
fa gara, il Sorricchio aveva insistentemente cercato il calciatore; che la tesi dell'intento scherzoso o
comunque della sferzata ai compagni era smentita dall'essersi egli rivolto non a tutta la squadra, ma
solo a poche persone, dal non avere egli svelato la pretesa caratterizzazionescherzosa neppure
quando si era reso conto che le sue dichiarazioni erano invece prese sul serio dalla società di
appartenenza, il cui allenatore non intendeva farlo giocare in quella partita, dal non aver messo a
parte di tale suo intendimento scherzoso neppure i tre compagni ai quali si era rivolto in precedenza.
Alla luce di tali elementi, il Procuratore Federale chiedeva la riforma della delibera impugnata.
L'A.S. Isola Liri Calcio a sua volta, inviava deduzioni difensive, rilevando anzitutto I'incongruenza
dell'appello nei suoi riguardi, visto che lo stesso rappresentante della Procura Federale, dinanzi alla
Commissione Disciplinare, ne aveva chiesto il proscioglimento; argomentando con la fondatezza
del dubbio circa la propria partecipazione all'illecito. Lo stesso appello ignorava poi due
circostanze: che il Lanciano voleva disfarsi del calciatore Cucchi al termine della stagione e che il
rnedesimo, dopo due giorni dalla disputa della gara e resosi conto della piega presa dagli
avvenimenti, aveva immediatamente scritto all'Ufficio lndagini chiarendo la reale portata delle sue
dichiarazioni. Mentre i dati che I'appellante elencava a sostegno dell'impugnazione, erano irrilevanti
e non costjtuivano riscontro delle dichiarazioni iniziali rese dal Cucchi. Pertanto, confermato
almeno il dubbio che inficiava la responsabilità presunta dell'Isola Liri Calcio, era chiesta la
conferma della delibera impugnata.
Ciò premesso, ritiene la C.A.F che l'impugnazione,del Procuratore Federale tranne che per la
posizione del calciatore Cucchi non sia accoglibile. E' ben vero, infatti,che la motivazione della
delibera impugnata presta il fianco a censure di superficialità e inadeguatezza argomentativa, ma ciò
non significa che gli elementi accusatori addotti dall"appellante abbiano un univoco peso
probatorio.
Anzi deve rilevarsi che tutte le circostanze emerse a seguito delle indagini esperite, hanno
un'ambigua significatività e possono prestarsi a conclusioni sia colpevoliste che innocentiste. Ciò
vale a cominciare dalla stessa "notitia criminis qui consistente in confidenze fatte dal Cucchi a
compagni di squadra la quale, anche a prescindere dalla circostanza che il contenuto dell'offerta in
denaro era tuttaltro che chiaro, nella generica prospettazione di una offerta di denaro non meglio
precisata ne attribuita ad una fonte interessata individuata con certezza, proprio perché rivolta ad un
numero esiguo di colleghi calciatori e, incongruamente comunicata anche all' allenatore, potrebbe
accreditare l'origine se non propriamente scherzosa certamente non illecita, dell'iniziativa, risalendo
cioè ad una improvvida decisione del Cucchi.
Le giustificazioni che egli ha addotto al riguardo certamente non eliminano i forti sospetti che
l'appellante Procuratore Federale sottolinea eppure, lo stesso comportamento adottato dal calciatore
dopo le
suddette confidenze si presta ad una duplice interpretazione, giacchè la lettera di chiarimento inviata
subito dopo la partita all'ufficio indagini può essere vista sia come primo atto di divesa da parte di
persona che
che ha compreso la serietà della situazione, sia come conferma di una propria visione del tutto
difforme dei fatti, sempre nell'ottica dell'esistenza di una reale proposta di illecito.
Che poi questa trovi riscontro, come sostiene il Procuratore Federale nel fatto che il Cucchi, in
quella settimana, venne insistentemente cercato dal Sorricchio (ma anche dal suo cosiddetto
procuratore); non può univocamente affermarsi giacchè le ragioni del contatto ricercato potrebbero
essere molteplici, ivi compresa quella non molto felicemente esposta, che lo stesso Cucchi indica,
ovvero risoluzione di pendenze economiche concernenti fatti pregressi.
Che infine, come lamenta I'appellante il Cucchi non avesse fin dall' inizio chiarito ai ' suoi
interlocutori le finalità delle sue parole (scherzose o di incitamento sportivo che fos
sero) può,agevolmente spiegarsi con il rilieyo che, se ciò avesse inizialmente fatto ogni suo intento
sarebbe stato immediatamente frustato, per lo svelamento delle reali finalità della condotta.Restano
quindi forti dubbi e molta perplessità sulla Iinearità del comportamenta dei tesserati coinvolti nella
vicenda, ma, anche in considerazione della natura presuntiva dell'iniziativa inedita in esame, non
possono dirsl raggiunti esiti certi in ordine alla perpetrazione dell'illecito sportivo.
Per tale aspetto, dunque, la decisione impugnata appare meritevole di conferma (non senza notare
che lo stesso rappresentante della Procura Federale in primo grado, aveva chiesto il proscioglimento
della società incolpata).
Dove invece pare di poter argomentare in termini di certa responsabilità è per la posizione del
Cucchi, apparendo in ogni caso violatrice degli obblighi di condotta imposti dell'art. 1 C.G.S., tutta
I'attività da costui posta in essere, con ambigue e reticenti connotazioni e con una aperta carenza da
senso di responsabilità e di lealtà sportiva.
Appare congruo sanzionare tale condotta con la inflizione della squalifica fino a tutto il 31.3.1997.
Per questi motivi la C.A.F., pronunciando sull'appello come innanzi proposto dal Procuratore
Federale, così provvede:
- lo accoglie per la parte inerente la richiesta di provvedimenti a carico del calciatore Cucchi Fabio,
infliggendo allo stesso la sanzione della squalifica fino al 31.3.1997;
- lo respinge per la parte inerente il provvedimento di proscioglimento del Sig. Sorricchio Angelo e
dell'A.S. Isola Liri Calcio, disposto dai primi giudici.
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