F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 12/C Riunione del 5 Dicembre 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIGG.RI SORRICCHIO ANGELO, CUCCHI FABIO E DELL’A.S. ISOLA LIRI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE IN RELAZIONE ALLA GARA LANCIANO 90/ISOLA LIRI DEL 24.3.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.D. – Com. Uff. n. 65 dell’11.10.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 12/C Riunione del 5 Dicembre 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIGG.RI SORRICCHIO ANGELO, CUCCHI FABIO E DELL'A.S. ISOLA LIRI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE IN RELAZIONE ALLA GARA LANCIANO 90/ISOLA LIRI DEL 24.3.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.D. - Com. Uff. n. 65 dell'11.10.1996) Con provvedimento del 15.9.1996, il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso la L.N.D. il sig. Angelo Sorricchio (tesserato per I'A.C. Alba Adriatica), I'A.S. Isola Liri Calcio e il calciatore Fabio Cucchi (tesserato per I' A.C. Lanciano 90), perché rispondessero: - il primo, di violazione dall'art. 2 C.G.S. per aver posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara Lanciano 90/Isola Liri Calcio del 24.3.1996, avvicinando in Lanciano, unitamente ad altra persona non tesserata, nei giorni immediatamente Precedenti la gara, il suddetto calciatore, prospettandogli un regalo in denaro se avesse agevolato la vittoria dell'Isola Liri Calcio; - la seconda, di violazione dell'ari. 6 comma 5 C.G.S., per responsabilità presunta nell'illecito sportivo posto in essere a suo vantaggio da persone estranee alla società; - il terzo, di violazione dell'ari. 1 comma 1 C.G.S., per avere, il 15.6.1996, in sede di interrogatorio reso al Collaboratore dell'Ufficio Indagini dichiarazioni reticenti non corrispondenti al vero. La Commissione Disciplinare con decisione pubblicata nel C.U. n. 65 dell'11 ottobre 1996, proscioglieva tutti i deferiti, rilevando che I'impostazione accusatoria attribuiva un significato di verità alle dichiarazioni rilasciate originariamente ad alcuni compagni di squadra e all'allenatore dal Cucchi, circa un tentativo di illecito sportivo nei suoi confronti e a favore dell'A.S. Isola Liri Calcio, attribuito al Sorricchio e a tale Pomes, non tesserato e - a quanto emergeva dagli atti - procuratore del Cucchi medesimo. Ma il Cucchi, nell'immediatezza del fatto, aveva ritrattato, con lettera inviata all'Ufficio Indagini, chiarendo la finalità scherzosa delle proprie dichiarazioni, con le quali egli, asseritamente, intendeva sferzare i compagni di squadra al massimo impegno nella gara in questione, dichiarazioni che, in ogni caso, la Commissione Disciplinare qualificava come assai generiche, ritenendo venuto meno ogni elemento probatorio circa il preteso illecito sportivo. Avverso tale decisione si appellava ritualmente il Procuratore Federale, il quale denunciava vizio della motivazione. La Commissione Disciplinare, infatti, non solo non si era neppure posta il problema della corretta valutazione delle dichiarazioni successivamente rese, a ritrattazione, dal Cucchi, ma aveva ignorato che egli si era inizialmente confidato (in termini contenutisticamente precisi) con tre compagni di squadra, I'allenatore e il direttore sportivo; che le prime dichiarazioni erano riscontrate dalla circostanza, accertata come vera, che, nei giorni immediatamente precedenti fa gara, il Sorricchio aveva insistentemente cercato il calciatore; che la tesi dell'intento scherzoso o comunque della sferzata ai compagni era smentita dall'essersi egli rivolto non a tutta la squadra, ma solo a poche persone, dal non avere egli svelato la pretesa caratterizzazionescherzosa neppure quando si era reso conto che le sue dichiarazioni erano invece prese sul serio dalla società di appartenenza, il cui allenatore non intendeva farlo giocare in quella partita, dal non aver messo a parte di tale suo intendimento scherzoso neppure i tre compagni ai quali si era rivolto in precedenza. Alla luce di tali elementi, il Procuratore Federale chiedeva la riforma della delibera impugnata. L'A.S. Isola Liri Calcio a sua volta, inviava deduzioni difensive, rilevando anzitutto I'incongruenza dell'appello nei suoi riguardi, visto che lo stesso rappresentante della Procura Federale, dinanzi alla Commissione Disciplinare, ne aveva chiesto il proscioglimento; argomentando con la fondatezza del dubbio circa la propria partecipazione all'illecito. Lo stesso appello ignorava poi due circostanze: che il Lanciano voleva disfarsi del calciatore Cucchi al termine della stagione e che il rnedesimo, dopo due giorni dalla disputa della gara e resosi conto della piega presa dagli avvenimenti, aveva immediatamente scritto all'Ufficio lndagini chiarendo la reale portata delle sue dichiarazioni. Mentre i dati che I'appellante elencava a sostegno dell'impugnazione, erano irrilevanti e non costjtuivano riscontro delle dichiarazioni iniziali rese dal Cucchi. Pertanto, confermato almeno il dubbio che inficiava la responsabilità presunta dell'Isola Liri Calcio, era chiesta la conferma della delibera impugnata. Ciò premesso, ritiene la C.A.F che l'impugnazione,del Procuratore Federale tranne che per la posizione del calciatore Cucchi non sia accoglibile. E' ben vero, infatti,che la motivazione della delibera impugnata presta il fianco a censure di superficialità e inadeguatezza argomentativa, ma ciò non significa che gli elementi accusatori addotti dall"appellante abbiano un univoco peso probatorio. Anzi deve rilevarsi che tutte le circostanze emerse a seguito delle indagini esperite, hanno un'ambigua significatività e possono prestarsi a conclusioni sia colpevoliste che innocentiste. Ciò vale a cominciare dalla stessa "notitia criminis qui consistente in confidenze fatte dal Cucchi a compagni di squadra la quale, anche a prescindere dalla circostanza che il contenuto dell'offerta in denaro era tuttaltro che chiaro, nella generica prospettazione di una offerta di denaro non meglio precisata ne attribuita ad una fonte interessata individuata con certezza, proprio perché rivolta ad un numero esiguo di colleghi calciatori e, incongruamente comunicata anche all' allenatore, potrebbe accreditare l'origine se non propriamente scherzosa certamente non illecita, dell'iniziativa, risalendo cioè ad una improvvida decisione del Cucchi. Le giustificazioni che egli ha addotto al riguardo certamente non eliminano i forti sospetti che l'appellante Procuratore Federale sottolinea eppure, lo stesso comportamento adottato dal calciatore dopo le suddette confidenze si presta ad una duplice interpretazione, giacchè la lettera di chiarimento inviata subito dopo la partita all'ufficio indagini può essere vista sia come primo atto di divesa da parte di persona che che ha compreso la serietà della situazione, sia come conferma di una propria visione del tutto difforme dei fatti, sempre nell'ottica dell'esistenza di una reale proposta di illecito. Che poi questa trovi riscontro, come sostiene il Procuratore Federale nel fatto che il Cucchi, in quella settimana, venne insistentemente cercato dal Sorricchio (ma anche dal suo cosiddetto procuratore); non può univocamente affermarsi giacchè le ragioni del contatto ricercato potrebbero essere molteplici, ivi compresa quella non molto felicemente esposta, che lo stesso Cucchi indica, ovvero risoluzione di pendenze economiche concernenti fatti pregressi. Che infine, come lamenta I'appellante il Cucchi non avesse fin dall' inizio chiarito ai ' suoi interlocutori le finalità delle sue parole (scherzose o di incitamento sportivo che fos sero) può,agevolmente spiegarsi con il rilieyo che, se ciò avesse inizialmente fatto ogni suo intento sarebbe stato immediatamente frustato, per lo svelamento delle reali finalità della condotta.Restano quindi forti dubbi e molta perplessità sulla Iinearità del comportamenta dei tesserati coinvolti nella vicenda, ma, anche in considerazione della natura presuntiva dell'iniziativa inedita in esame, non possono dirsl raggiunti esiti certi in ordine alla perpetrazione dell'illecito sportivo. Per tale aspetto, dunque, la decisione impugnata appare meritevole di conferma (non senza notare che lo stesso rappresentante della Procura Federale in primo grado, aveva chiesto il proscioglimento della società incolpata). Dove invece pare di poter argomentare in termini di certa responsabilità è per la posizione del Cucchi, apparendo in ogni caso violatrice degli obblighi di condotta imposti dell'art. 1 C.G.S., tutta I'attività da costui posta in essere, con ambigue e reticenti connotazioni e con una aperta carenza da senso di responsabilità e di lealtà sportiva. Appare congruo sanzionare tale condotta con la inflizione della squalifica fino a tutto il 31.3.1997. Per questi motivi la C.A.F., pronunciando sull'appello come innanzi proposto dal Procuratore Federale, così provvede: - lo accoglie per la parte inerente la richiesta di provvedimenti a carico del calciatore Cucchi Fabio, infliggendo allo stesso la sanzione della squalifica fino al 31.3.1997; - lo respinge per la parte inerente il provvedimento di proscioglimento del Sig. Sorricchio Angelo e dell'A.S. Isola Liri Calcio, disposto dai primi giudici.
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