F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 12/C Riunione del 5 Dicembre 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.C. FIORENTINA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI L. 15.000.000 CON DIFFIDA INFLITTALE IN RELAZIONE ALLA GARA BOLOGNA/FIORENTINA DEL 20.10.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 190 del 8.11.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 12/C Riunione del 5 Dicembre 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.C. FIORENTINA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI L. 15.000.000 CON DIFFIDA INFLITTALE IN RELAZIONE ALLA GARA BOLOGNA/FIORENTINA DEL 20.10.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 190 del 8.11.1996) Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti infliggeva all'A.C. Fiorentina la sanzione dell'ammenda di L. 15.000.000 con diffida in relazione al comportamento tenuto dai suoi tifosi in occasione della gara Bologna-Fiorentina del 27 ottobre 1996, proponeva reclamo la società chiedendo la riduzione della sanzione e la revoca della diffida. La Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 190 dell'8 novembre 1986, respingeva il reclamo. Contro tale decisione ricorre ora a questa C.A.F I'A.C. Fiorentina riproponendo i motivi prospettati in primo grado e cioé la non adeguatezza della sanzione inflitta, non giustificata dal comportamento dei propri sostenitori, I'assenza di procedimenti specifici e la sanzione minore inflitta alla società avversaria per il comportamento dei sostenitori della stessa certamente non meno grave di quello tenuto dai tifosi fiorentini. Ribadisce quindi, le conclusioni rappresentate in primo grado. Osserva Ia C.A.F che la sanzione dell'ammenda di L. 15.000.000 appare adeguata Al comportamento tenuto dai sostenitori della società appellante la cui pericolosità non può essere seriamente revocata in dubbio, anche se, fortunatamente, si è rilevata non produttiva di conseguenze peggiori. Non, giustificata, appare, di contro, I'irrogata diffida, attesa anche I'assenza di precedenti specifici; in tal senso da parte dei tifosi fiorentini e I`entità della sanzione disposta nei confronti della società Bologna per gli episodi verificatesi nella gara de qua. L'appello in questi limiti va, quindi,'accolto. Per questi motivi, la C.A.F, in parziale accoglimento dell'appello come in epigrafe proposto dell'A.C. Fiorentina di Firenze annulla I'impugnata delibera deIla parte che infliggeva all'appellante la sanzione della diffida,confermando nel resto. Ordina la restituzione della tassa versata
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