F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 12/C Riunione del 5 Dicembre 1996 APPELLO DELL’A.C. DIST. MAZZARI SANT’AGATA AVVERSO LA CONCESSIONE DELLO SVINCOLO D’AUTORITA’ AL CALCIATORE CUMALI AUGUSTO, EX ART. 109 N.O.I.F., PER INATTIVITÀ (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 9/D – Riunioni del 10/11.10.1996)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997
Comunicato ufficiale 12/C Riunione del 5 Dicembre 1996
APPELLO DELL'A.C. DIST. MAZZARI SANT'AGATA AVVERSO LA CONCESSIONE
DELLO SVINCOLO D'AUTORITA' AL CALCIATORE CUMALI AUGUSTO, EX ART. 109
N.O.I.F., PER INATTIVITÀ (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 9/D -
Riunioni del 10/11.10.1996)
Con atto del 24 luglio 1996, il calciatore Cumali Augusto proponeva reclamo alla Commissione
Tesseramenti avverso il provvedimento di rigetto adottato dal Comitato Regionale Emilia-Romagna
in data 11 luglio 1996 della sua istanza diretta ad ottenere lo svincolo per inattività dalla A.C. Dist.
Mazzari Sant'Agata.
Deduceva il reclamante che effettivamente non aveva risposto a due convocazioni inviategli nel
corso della stagione sportiva 1995/1996 e di avere preso parte a tre incontri disputati dalla predetta
società. Soggiungeva il calciatore, peraltro, che nelle gare alle quali aveva preso parte era stato
schierato per un solo minuto di giunco all'inizio del primo tempo, e quindi immediatamente
sostituito. Anzi, nella gara disputata contro la società Sammartinese la sua sostituzione era stata
preordinata dalla società d'intesa con il centravanti della stessa squadra che, al momento di battere il
calcio di inizio della partita, volontariamente calciava il pallone in fallo laterale.
La Commissione Tesseramenti con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n 9/D - Riunioni
del 10/11 ottobre 1996, accoglieva il reclamo proposto dal Cumali. effettuati gli opportuni
accertamenti con I'esame delle distinte relative alle gare indicate
dal calciatore, sul rilievo che, secondo la costante giurisprudenza federale, ai fini del diniego dello
svincolo per inattività ai sensi dall'art. 109 delle Norme Organizzative Interne della FI.G.C., la
partecipazione del calciatore ad almeno quattro gare di campionato deve essere effettiva e non
limitata a pochi minuti di giuoco. Per I'effetto, la Commissione Tesseramenti dichiarava il predetto
calciatore, ai sensi della norma ora citata, svincolato d'autorità per inattività nel corso della stagione
1995/1996.Rilevando, inoltre, che il comportamento della società di appartenenza del calciatore non
era stato conforme ai principi di lealtà; probità e rettitudine che governano l'ordinamento sportivo,
la Commissione tesseramenti deferiva alla competente Commissione Disciplinare l'A.S. Dist.
Mazzari Sant`Agata per violazione dell'art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva. Avverso la predetta
decisione propone,appello in questa sede I'A.S. Dist. Mazzari Sant'Agata. . Sostiene I'appellante di
avere effettuato cinque convocazioni del calciatore e di averlo schierato in tre gare, con I'intento di
fargli disputare l'intera partita e che le sostituzioni erano state determinate solo dal comportamento
in campo del calciatore di assoluta estraneità al giuoco e di immobilità rispetto allo svolgersi
dell'azione. L'allenatore era stato,costretto, quindi, nelle tre occasioni, a sostituirlo, attesa anche
I'importanza
delle gare, visto che la squadra era in testa al Campionato di 1° Categoria. - L'appello deve essere
respinto, risultando manifestamente inidonee le deduzioni addotte dalla A.C. Dist. Mazzari
Sant'Agata a confutare le conclusioni cui è pervenuta la Commissione Tesseramenti. . Come questa
ha sottolineato, la partecipazione del calciatore alla°gaia deve essere,effettiva e non limitata a pochi
scampoli di giuoco .Far partecipare alla gara il calciatore per un solo minuto di giuoco vale
sottolinearlo per un solo minuto di giuoco, per poi sostituirlo, come emerge per quanto riguarda il
calciatore in questione; dai referti
arbitrati relativi alle gare Dist. Mazzari Sant'Agata/Dovadola del' 28 gennaio 1996, Dist. Mazzari
Sant'Agata/Sammartirìése del 14 aprile 1996 e Conselice/Disf Mazzan Sant'Agata dell'1 maggio
1996 (referti in att) è un fatto inusitato al quale non può darsi altra spiegazione se non che la società
volesse forzatamente mantenere il tesseramento del calciatore senza farlo giocare per ragioni di
risentimento ripicca o altri non commedevoli motivi, vista anche la mortificazione che gli infliggeva
con le sostituzioni effettuate subito dopo il calcio di inizio delle gare. Giustificare,poi le sostituzioni
con l'affermazione che I'apporto del calciatore alle gare era nulla e addirittura risibile e suona ad
offesa per i destinatari delle giustificazioni.
II comportamento della società appellante è censurabile non solo per il comportamento tenuto nei
confronti del calciatore,.ma, come giustamente ha rilevato la Commissione Tesseramenti, anche per
l'offesa ai principi di lealtà che devono sempre informare le azioni dei tesserati.
La decisione impugnata, in conclusione ,.non può che essere confermata.
La tassa di reclamo, di conseguenza; va incamerata.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dell'A.C. Dist. Mazzari
Sant'Agata di Santagata sul Santerno (Ravenna) ed ordina I'incameramento della relativa tassa
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