F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 12/C Riunione del 5 Dicembre 1996 APPELLO DELL’A.C. DIST. MAZZARI SANT’AGATA AVVERSO LA CONCESSIONE DELLO SVINCOLO D’AUTORITA’ AL CALCIATORE CUMALI AUGUSTO, EX ART. 109 N.O.I.F., PER INATTIVITÀ (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 9/D – Riunioni del 10/11.10.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 12/C Riunione del 5 Dicembre 1996 APPELLO DELL'A.C. DIST. MAZZARI SANT'AGATA AVVERSO LA CONCESSIONE DELLO SVINCOLO D'AUTORITA' AL CALCIATORE CUMALI AUGUSTO, EX ART. 109 N.O.I.F., PER INATTIVITÀ (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 9/D - Riunioni del 10/11.10.1996) Con atto del 24 luglio 1996, il calciatore Cumali Augusto proponeva reclamo alla Commissione Tesseramenti avverso il provvedimento di rigetto adottato dal Comitato Regionale Emilia-Romagna in data 11 luglio 1996 della sua istanza diretta ad ottenere lo svincolo per inattività dalla A.C. Dist. Mazzari Sant'Agata. Deduceva il reclamante che effettivamente non aveva risposto a due convocazioni inviategli nel corso della stagione sportiva 1995/1996 e di avere preso parte a tre incontri disputati dalla predetta società. Soggiungeva il calciatore, peraltro, che nelle gare alle quali aveva preso parte era stato schierato per un solo minuto di giunco all'inizio del primo tempo, e quindi immediatamente sostituito. Anzi, nella gara disputata contro la società Sammartinese la sua sostituzione era stata preordinata dalla società d'intesa con il centravanti della stessa squadra che, al momento di battere il calcio di inizio della partita, volontariamente calciava il pallone in fallo laterale. La Commissione Tesseramenti con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n 9/D - Riunioni del 10/11 ottobre 1996, accoglieva il reclamo proposto dal Cumali. effettuati gli opportuni accertamenti con I'esame delle distinte relative alle gare indicate dal calciatore, sul rilievo che, secondo la costante giurisprudenza federale, ai fini del diniego dello svincolo per inattività ai sensi dall'art. 109 delle Norme Organizzative Interne della FI.G.C., la partecipazione del calciatore ad almeno quattro gare di campionato deve essere effettiva e non limitata a pochi minuti di giuoco. Per I'effetto, la Commissione Tesseramenti dichiarava il predetto calciatore, ai sensi della norma ora citata, svincolato d'autorità per inattività nel corso della stagione 1995/1996.Rilevando, inoltre, che il comportamento della società di appartenenza del calciatore non era stato conforme ai principi di lealtà; probità e rettitudine che governano l'ordinamento sportivo, la Commissione tesseramenti deferiva alla competente Commissione Disciplinare l'A.S. Dist. Mazzari Sant`Agata per violazione dell'art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva. Avverso la predetta decisione propone,appello in questa sede I'A.S. Dist. Mazzari Sant'Agata. . Sostiene I'appellante di avere effettuato cinque convocazioni del calciatore e di averlo schierato in tre gare, con I'intento di fargli disputare l'intera partita e che le sostituzioni erano state determinate solo dal comportamento in campo del calciatore di assoluta estraneità al giuoco e di immobilità rispetto allo svolgersi dell'azione. L'allenatore era stato,costretto, quindi, nelle tre occasioni, a sostituirlo, attesa anche I'importanza delle gare, visto che la squadra era in testa al Campionato di 1° Categoria. - L'appello deve essere respinto, risultando manifestamente inidonee le deduzioni addotte dalla A.C. Dist. Mazzari Sant'Agata a confutare le conclusioni cui è pervenuta la Commissione Tesseramenti. . Come questa ha sottolineato, la partecipazione del calciatore alla°gaia deve essere,effettiva e non limitata a pochi scampoli di giuoco .Far partecipare alla gara il calciatore per un solo minuto di giuoco vale sottolinearlo per un solo minuto di giuoco, per poi sostituirlo, come emerge per quanto riguarda il calciatore in questione; dai referti arbitrati relativi alle gare Dist. Mazzari Sant'Agata/Dovadola del' 28 gennaio 1996, Dist. Mazzari Sant'Agata/Sammartirìése del 14 aprile 1996 e Conselice/Disf Mazzan Sant'Agata dell'1 maggio 1996 (referti in att) è un fatto inusitato al quale non può darsi altra spiegazione se non che la società volesse forzatamente mantenere il tesseramento del calciatore senza farlo giocare per ragioni di risentimento ripicca o altri non commedevoli motivi, vista anche la mortificazione che gli infliggeva con le sostituzioni effettuate subito dopo il calcio di inizio delle gare. Giustificare,poi le sostituzioni con l'affermazione che I'apporto del calciatore alle gare era nulla e addirittura risibile e suona ad offesa per i destinatari delle giustificazioni. II comportamento della società appellante è censurabile non solo per il comportamento tenuto nei confronti del calciatore,.ma, come giustamente ha rilevato la Commissione Tesseramenti, anche per l'offesa ai principi di lealtà che devono sempre informare le azioni dei tesserati. La decisione impugnata, in conclusione ,.non può che essere confermata. La tassa di reclamo, di conseguenza; va incamerata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dell'A.C. Dist. Mazzari Sant'Agata di Santagata sul Santerno (Ravenna) ed ordina I'incameramento della relativa tassa
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