F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 13/C Riunione del 19 Dicembre 1996 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELLA POL. SAPRI GOLFO POLICASTRO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GREGORIANA/SAPRI GOLFO POLICASTRO DEL 29.9.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania-Com. Uff. n.31 del 24.10.1.996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 13/C Riunione del 19 Dicembre 1996 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELLA POL. SAPRI GOLFO POLICASTRO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GREGORIANA/SAPRI GOLFO POLICASTRO DEL 29.9.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania-Com. Uff. n.31 del 24.10.1.996) La Polisportiva Sapri GoIfo Policastro ha proposto appello a questa C,A.F avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, di cui al Com. Uff. n. 31 del 24 ottobre 1996, con la quale veniva respinto il reclamo dalla stessa inoltrato in ordine alla regolarità della gara Gregoriana/Sapri Golfo Policastro del 29.9.1996 - sul presupposto della partecipazione alla gara medesima nelle file della Gregoriana del calciatore Bove Giuseppe in posizione irregolare perché squalificato per una gara, inflittagli con Com. Uff. n. 78 del 9.5.1996. Motivava I'adita Commissione che il calciatore Bove aveva scontato la squalifica per non aver preso parte alla prima gara del 15.9.1996 del Campionato di Promozione nelle file della Pol. Pontecagnano Faiano società per la quale era all'epoca tesserato. Nell'atto di appello la ricorrente richiama innanzitutto Ie argomentazioni svolte nel precedente grado e ribadisce in punto di fatto che il calciatore Bove Giuseppe, svincolato dal Pontecagnano con Com. Uff. n. 10 del 23.8.1996, era stato tesserato dalla U.S. Gregoriana con una richiesta di aggiornamento tessera emessa il 27.9.1996 (e non a seguito di un trasferimento come, secondo la reclamante; avrebbe implicitamente ritenuto la Commissione Disciplinare). Conseguentemente, secondo I'appellante, il calciatore Bove non poteva avere scontato alla data del 29.9.1996 ( e cioè alla data della partita Gregoriana/Sapri Golfo Policastro) la squalifica per una gara inflittagli con il provvedimento di cui al Com. Uff.n. 78 del 9.5.1996. Ciò premesso in punto di fatto la reclamante chiedeva la riforma della delibera con consequenziale applicazione della sanzione della perdita della gara per 0-2 a carico dall'U.S. Gregoriana. Dall'esame della documentazione acquisita in atti emerge che, in effetti, il calciatore Bove Giuseppe era stato svincolato per rinuncia dalla Pol. Pontecagnano Faiano, ex art. 107 N.O.I.F, in data 15.7.1996, come da Com. Uff. n. 10 del 23.8.1996, e che lo stesso in quanto libero da ogni vincolo di tesseramento sia dunque impossibilitato a scontare la squalifica nel periodo intercorrente tra lo svincolo ed il successivo tesseramento formalizzato in data 27.9.1996 a favore dall'U.S. Gregoriana, da cui ne consegue la partecipazione alla gara in posizione irregolare. . ` La decisione impugnata è perciò manifestamente il frutto dell'erroneo convincimento che il calciatore avesse già precedentemente scontato, prima dell'incontro di cui al reclamo, la qualifica inflittagli. In relazione a quanto precede la C.A.F, in accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla Pol. Sapri Golfo Policastro di Sapri (Salerno), annulla I'impugnata delibera, infliggendo all'U.S. Gregoriana la punizione sportiva di perdita della suindicata gara con il punteggio di 0 - 2. Ordina la restituzione della tassa versata.
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