F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 13/C Riunione del 19 Dicembre 1996 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELL’U.S. REAL AIROLA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONTORO INFERIORE/REAL AIROLA DEL 15.9.1996 (Delibera della Commis· sione Disciplinare presso Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 32 del 31.10.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 13/C Riunione del 19 Dicembre 1996 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELL'U.S. REAL AIROLA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONTORO INFERIORE/REAL AIROLA DEL 15.9.1996 (Delibera della Commis· sione Disciplinare presso Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 32 del 31.10.1996) La Pol. Montoro Inferiore adiva la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania deducendo, in.ordine alla gara Montoro Inferiore/Real Airola, disputata il 15.9.1996 per il Campionato di Promozione, Girone C, e terminata con la vittoria della squadra ospitata per 3 - 1, che la società avversaria aveva schierato il calciatore Mainolfi Antonello in posizione irregolare. II predetto calciatore infatti, era stato squalificato per due giornate di gara nel Campionato Regionale Juniores nella stagione 1995/96 (giusta Comunicato Ufficiale n. 65 del 21.3.1996) e la squalifica era stata scontata solo per una gara. La Commissione Disciplinare, rilevato che effettivamente il calciatore Mainolfi risultava avere scontato una sola giornata di squalifica, riteneva irregolare la sua partecipazione alla gara in parola e, in applicazione dell'art. 7 comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva, infliggeva all'U.S. Real Airola la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 2 (Com. Uff. n. 32 del 31 ottobre 1996). Propone appello in questa sede I'U.S. Real Airola opponendo che il predetto calciatore, effettivamente squalificato per due giornate di gara, in quanto "fuori quota",aveva scontato la seconda giornata di squalifica non prendendo,parte alla gara della prima squadra impegnata nel Campionato di Promozione ancora in corso nella stagione 1995/96 al termine del Campionato Règionale juniores. L'appello si rivela infondato e, pertanto, deve essere respinto. In base all'art. 12, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva "il calciatore colpito 'da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali"della squadra per la quale egli giocava quando è avvenuta I'infrazione che ha determinato il provvedimento". il calciatore Mainolfi pertanto squalificato per un'infrazjone commessa partecipando al Campionato regionale Juniores, doveva scontare accora una giornata di squalifica per la stagione 1995/96 in etto Campionato e non nel Campionato di Promozione,al quale avrebbe potuto prendere parte legittimamente. L'ulteriore giomata di squalifica avrebbe dovuto essere riportata al nuovo Campionato Regionale Juniores 1996/97. Poiché, peraltro, il predetto caiciatore non rientrava nei limiti di età per la Categoria Juniores fissati per detta stagione sportiva, la posizione di fuori quota nel precedente campionato non determina uno "status" del calciatore che lo fa rientrare nella Categoria Juniores); la squalifica non poteva essere scontata che nella prima giornata di Campionato in cui giocava la prima squadra della società di appartenenza stante il principio posto dallo stesso art. 12 del Codice dl Giustizia Sportiva al comma 6 prima parte secondo cui le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte; nella annata in cui sono state irrogate devono essere (in ogni caso) scontate anche per il solo residuo, nella stagione o nelle sazioni successive. La decisione impugnata, in conclusione, deve essere confermata. La reiezione dell'appello comporta di conseguenza l' incameramento della tassa versata dall'U.S. Real Airola. Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge l' appello come in epigrafe proposto dalI' U.S. Real Airola di Airola (Benevento) ed ordina I' incameramento della tassa versata.
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