F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 13/C Riunione del 19 Dicembre 1996 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DEL’SIG. MARTINO GESUELE AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE INFLITTAGLI FINO AL 2.10.2000 (Delibera della Commnissione Disciplinare presso Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 33 del 5.11.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 13/C Riunione del 19 Dicembre 1996 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DEL'SIG. MARTINO GESUELE AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE INFLITTAGLI FINO AL 2.10.2000 (Delibera della Commnissione Disciplinare presso Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 33 del 5.11.1996) II Sig. Martino Gesuele ha inoltrato appello a questa C.A.F. avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria, pubblicata nel C.U. n. 33 del 5 novembre 1996, con la quale veniva rigettato il reclamo proposto avverso il provvedimento del Giudice Sportivo di detto Comitato che aveva inflitto al ricorrente la sanzione dell'inibizione fino al 2.10.2000 per atti di violenza ai danni dell'arbitro della gara Bocale/Mileto del 29.9,1996. Assume I'appellante che il rapporto del Direttore di gara sarebbe contraddetto dal rapporto del Commissario di campo e dalle dichiarazioni di uno dei Guardalinee ufficiali della gara stessa dei quali richiede I'audizione. II ricorso può trovare parziale accoglimento. Per quanto riguarda I'accertamento della responsabilità del Gesuele per i fatti ascrittigli, gli atti ufficiali evidenziano il comportamento minaccioso, offensivo e violento tenuto dal detto dirigente del C.S. Bacale. La completezza del referto arbitrale rende inutile I'audizione del Commissario di campo e del Guardalinee anche in relazione alla datura privilegiata della fonte di prova posta a sostegno della delibera appellata. Ritiene tuttavia la C.A.F come la sanzione inflitta, in ordine alla cui entità il dirigente del C.S. Bacale sostanzialmente muove censure, appaia sproporzionata rispetto all'entità dei fatti posti in essere dal Martino, e conseguentemente possa essere ridotta nella misura di cui al dispositivo. Per i suesposti motivi la C.A.F. in parziale accoglimento dell'appello come innanzi proposto dal Sig. Martino Gesuele, riduce la sanzione del!'inibizione gía inflittagli dai primi giudici, fissandola al 2.10.1998 .Ordina la restituzione della tassa versata.
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