F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 13/C Riunione del 19 Dicembre 1996 APPELLO DEL CALCIATORE BELLOTTI EMANUELE AVVERSO LA REIEZIONE DELLA PROPRIA RICHIESTA DI SVINCOLO D’AUTORITA’ PER INATTIVITÀ, A NORMA DELL’ART. 109 N.O.I.F., DALL’U.S. GUANZATESE (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 9/D Riunioni dell’11/12.10.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 13/C Riunione del 19 Dicembre 1996 APPELLO DEL CALCIATORE BELLOTTI EMANUELE AVVERSO LA REIEZIONE DELLA PROPRIA RICHIESTA DI SVINCOLO D'AUTORITA' PER INATTIVITÀ, A NORMA DELL'ART. 109 N.O.I.F., DALL'U.S. GUANZATESE (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 9/D Riunioni dell'11/12.10.1996) II calciatore Bellotti Emanuele ha proposto appello avverso la delibera della Commissione Tesseramenti, di cui al Com. Uff. n 9/D. Riunioni dell'11/12 ottobre 1996; notificatigli il 14.11.1996 con la quale veniva respinto il suo reclamo avverso il diniego dello svincolo richiesto dal calciatore stesso nei confronti dell"U.S. Guanzatese, ai sensi delI'art. 109 NO.I.F, per inattività. Sostiene I'appellante che la prestazione del servizio civile (sostitutivo di quello militare) nel corso della stagione 1995/96 non era mai stato d'ostacolo né per gli allena-. menti né alla sua utilizzazione in partita ufficiale e quindi non poteva costituire motivo di . inattività a lui imputabile e legittimamente al diniego dello svincolo ai sensi dall'art.. 109 comma 1 N.O.I.F. L'appello è infondato e va respinto. Ritiene al C.A.F. che la decisione della Commissione Tesseramenti non meriti censura alcuna, posto che il citato art. 109 N.O.I.F. testualmente stabilisce, al primo comma che il calciatore non ha diritto allo svincolo per inattività nel caso in cui abbia prestato servizio militare ovvero servizio obbligatorio equiparato, principio ampiamente condiviso e consolidato dalla giurisprudenza di questa C.A.F. Per questi motivi la C.A.F respinge I'appello come sopra proposto dal calciatore Belotti Emanuele ed ordina l'incameramento della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it