F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 13/C Riunione del 19 Dicembre 1996 APPELLO DEL CALCIATORE BELLOTTI EMANUELE AVVERSO LA REIEZIONE DELLA PROPRIA RICHIESTA DI SVINCOLO D’AUTORITA’ PER INATTIVITÀ, A NORMA DELL’ART. 109 N.O.I.F., DALL’U.S. GUANZATESE (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 9/D Riunioni dell’11/12.10.1996)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997
Comunicato ufficiale 13/C Riunione del 19 Dicembre 1996
APPELLO DEL CALCIATORE BELLOTTI EMANUELE AVVERSO LA REIEZIONE
DELLA PROPRIA RICHIESTA DI SVINCOLO D'AUTORITA' PER INATTIVITÀ, A NORMA
DELL'ART. 109 N.O.I.F., DALL'U.S. GUANZATESE (Delibera della Commissione Tesseramenti
- Com. Uff. n. 9/D Riunioni dell'11/12.10.1996)
II calciatore Bellotti Emanuele ha proposto appello avverso la delibera della Commissione
Tesseramenti, di cui al Com. Uff. n 9/D. Riunioni dell'11/12 ottobre 1996; notificatigli il
14.11.1996 con la quale veniva respinto il suo reclamo avverso il diniego dello svincolo richiesto
dal calciatore stesso nei confronti dell"U.S. Guanzatese, ai sensi delI'art. 109 NO.I.F, per inattività.
Sostiene I'appellante che la prestazione del servizio civile (sostitutivo di quello militare) nel corso
della stagione 1995/96 non era mai stato d'ostacolo né per gli allena-. menti né alla sua utilizzazione
in partita ufficiale e quindi non poteva costituire motivo di . inattività a lui imputabile e
legittimamente al diniego dello svincolo ai sensi dall'art.. 109 comma 1 N.O.I.F.
L'appello è infondato e va respinto.
Ritiene al C.A.F. che la decisione della Commissione Tesseramenti non meriti censura alcuna,
posto che il citato art. 109 N.O.I.F. testualmente stabilisce, al primo comma che il calciatore non ha
diritto allo svincolo per inattività nel caso in cui abbia prestato servizio militare ovvero servizio
obbligatorio equiparato, principio ampiamente condiviso e consolidato dalla giurisprudenza di
questa C.A.F.
Per questi motivi la C.A.F respinge I'appello come sopra proposto dal calciatore Belotti Emanuele
ed ordina l'incameramento della relativa tassa.
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