F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 14/C Riunione del 3 Gennaio 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELLA POL. CARDITO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAR- DITO/VALLATESE DEL 28.9.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania Com. Uff. n 36 del 14.11.1996)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997
Comunicato ufficiale 14/C Riunione del 3 Gennaio 1997 e pubbl. su: www.figc.it
APPELLO DELLA POL. CARDITO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAR-
DITO/VALLATESE DEL 28.9.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Campania Com. Uff. n 36 del 14.11.1996)
La Polisportiva Cardito di Ariano Irpino (Avellino) ha proposto appello avverso la decisione della
Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, pubblicata sul Com. Uff. n. 36
del 14 novembre 1996 con la quale veniva respinto il reclamo dalla stessa proposto avverso la
regolarità della gara Cardito/Vallatese del 28.9.1996, tendente a ottenere la vittoria "a tavolino" per
partecipazione alla stessa, nelle file della Pol. Vallatese, del calciatore Ragazzo Eugenio in
posizione irregolare in quanto squalificato dal Giudice Sportivo per una gara, come da Com. Uff. n.
76 del 3.5.1996. Sostiene la ricorrente che la squalifica del calciatore Ragazzo Eugenio della Pol.
Vallatese non poteva considerarsi scontata nella partita del 5.5.1996 con la Real Airola, in quanto
non disputatasi per mancata presentazione della Pol. Vallatese.
Di conseguenza, avendo il Ragazzo preso parte irregolarmente alla successiva
gara con la Pol. Cardito, per tale gara doveva essere comminata alla Pol. Vallatese la sconfitta "a
tavolino" con il risultato di 0 - 2 .
II ricorso è fondato dovendosi, nella fattispecie, applicare il comma n.5 dell'art. 12 C G.S. e non il
precedente comma 4. Infatti in caso di rinuncia alla disputa di una gara alla quale il proprio
calciatore squalificato non avrebbe potuto prendere parte per effetto di squalifica, la sanzione
disciplinare non é ritenuta scontata e il calciatore deve scontarla in occasione della gara
immediatamente successiva:
Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell' appello dome sopra proposto dalla Pol. Cardito di
Ariano Irpino (Avellino), annulla I'impugnata delibera ed infligge alla Pol. Vallatese la punizione
sportiva dl perdita della suindicata gara con il punteggio di 0-2.
Ordina la restituzione della tassa versata.
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