F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 14/C Riunione del 3 Gennaio 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELL’A.S. LA QUERCIA 88 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA UNDER 21 REGIONALE LA QUERCIA 88/JUNIOR ROMA DEL 12.10.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Cbm. Uff. n. 60. del 22.11.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 14/C Riunione del 3 Gennaio 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELL'A.S. LA QUERCIA 88 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA UNDER 21 REGIONALE LA QUERCIA 88/JUNIOR ROMA DEL 12.10.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Cbm. Uff. n. 60. del 22.11.1996) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio, su reclamo della A. S. Junior Roma relativo alla gara La Quercia 88/Junior Roma disputata per il Campionato Under 21 il 12.10.1996 e terminata con il risultato di 4 - 1 irrogava alla A.S. La Quer cia 88 la punizione sportiva nella perdita dell' incontro con iI risultato di 0 - 2, in quanto detta società aveva schierato in campo il calciatore Pierangelini Dario in posizione irre golare; si era infatti accertato che il Pierangelini non aveva scontato la giornata di squalifica inflittagli con Comunicato Ufficiale n. 167 del 2 maggio 1996 in riferimento ad una gara dei Play-off del Campionato Juniores Regionale e che detta squalifica non era stata scontata nella precedente stagione sportiva. L'A.S. La Quercia 88 ha proposto appello avverso la sopra citata decisione sostenendo che il Pierangelini tesserato il 27 settembre 1996 e proveniente dal F.C. Olimpica, non aveva preso parte a nessuna delle prime due gare, disputate il 14 e il 21 settembre, del Campionato Juniores Regionale, al quale poteva partecipare in qualità di "fuori quota", e in tal modo aveva scontato la punizione che gli era stata inflitta. Il gravame non ha fondamento. E' pacifico in punto di fatto che non fu possibile scontare la squalifica nella stagione sportiva 1995/96, in quanto non vennero disputate dalla società nella quale il Pierangelini militava altre gare dello stesso Campionato. E' del pari pacifico che il calciatore è nato il 26.10.1977, sicchè ai sensi della vigente normativa non rientra più nei limiti di età che consentono la partecipazione alle gare riservate alla Categoria Juniores, potendovi prendere parte, in via eccezionale ed eventuale, solo quale "fuori quota". Ne consegue che I'atleta, ai sensi dall'art. 12 comma 6 G.C.S., avrebbe dovuto scontare la squalifica non partecipando alla prima gara di campionato della prima squadra del sodalizio per il quale risulta tesserato nella corrente stagione sportiva. Di nessun pregio si appalesa I'assunto della reclamante secondo cui il Pierangelini avrebbe scontato la punizione per essere stato escluso, nella sua veste di potenziale "fuori quota", dalla partecipazione a incontri del Campionato Juniores 1996/97. Al riguardo non resta che fare richiamo alla costante giurisprudenza in materia di questo Organo giudicante, nonchè alla Circolare n. 4 diramata dalla Lega Nazionale Dilettanti il 3 settembre 1993 e puntualmente riportata all'attenzione delle società dal Comitato Regionale Lazio nelle stagioni successive. Per questi motivi la C.A.F respinge l'appello come innanzi proposto dalla A.S. La Quercia 88 di Roma e dispone I'incameramento della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it