F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 14/C Riunione del 3 Gennaio 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELLA TRUCCAZZANESE CALCIO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA INFLITTE AI CALCIATORI FERRARI FRANCESCO E BELLI LORENZO, RISPETTIVAMENTE FINO AL 30.6.1997 ED AL 31.8.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 19 del 28.11.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 14/C Riunione del 3 Gennaio 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELLA TRUCCAZZANESE CALCIO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA INFLITTE AI CALCIATORI FERRARI FRANCESCO E BELLI LORENZO, RISPETTIVAMENTE FINO AL 30.6.1997 ED AL 31.8.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 19 del 28.11.1996) La Truccazzanese CaIcio ha proposto appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia, di cui al Com. Uff. n. 19 del 28 novembre 1996, con la quale, in parziale accoglimento del reclamo della società ora appellante. veniva ridotta a tutto il 31.8.1999 la sanzione della squalifica fino al 30.6.2000 inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Belli Lorenzo e confermata quella fino al 30.6.1997 comminata al calciatore Ferrari Francesco. Rileva preliminarmente questo Collegio che I'appello è inammissibile per quanto riguarda la sanzione comminata al Ferrari in quanto inferiore a dodici mesi e, quindi, non impugnabile davanti la C.A.F., a norma dall'art. 35, n. 4 lett. d/d1 C.G.S.. Per quanto concerne il Belli, invece, I'appello non può trovare accoglimento in quanto la sanzione irrogatagli in 1° grado (fino al 30.6.2000), già ridotta dalla Commissione Disciplinare, appare congrua e ben commisurata alla gravità del fatto ove si tenga conto delle modalità del comportamento aggressivo e violento tenuto dal calciatore nei confronti del Direttore di gara al momento dell'espulsione e poi al termine della gara. Per questi motivi la C.A.F., decidendo in ordine all'appello come in epigrafe proposto dalla Truccazzanese Calcio di Truccazzano (Milano), così provvede: - Io dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 35 n. 4 lett. d/dt G.G.S., per la parte inerente la squalifica fino al 30.6.1997 inflitta al calciatore Ferrari Francesco; lo respinge per la parte inerente la squalifica fino al 31.8.1999 inflitta al calciatore Belli Lorenzo; - dispone incamerarsi la tassa versata.
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