F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 14/C Riunione del 3 Gennaio 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELL’U.S. PALAU AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PLOA GHE/PALAU DEL 3.11.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna – Com. Uff. n. 16 del 21.11.1996)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997
Comunicato ufficiale 14/C Riunione del 3 Gennaio 1997 e pubbl. su: www.figc.it
APPELLO DELL'U.S. PALAU AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PLOA
GHE/PALAU DEL 3.11.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato
Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 16 del 21.11.1996)
La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna, su reclamo della Società
Polisportiva plaghe relativo alla gara plaghe/Palau disputata per il Campionato di 2° Categoria il
3.11.996 e terminata con il risultato di 0-0, irrogava all'U.S. Palau la punizione sportiva della
perdita dell' incontro con il punteggio di 0-2, in quanto detta società aveva schierato in campo il
calciatore Averini Alberto in posizione irregolare perchè colpito da provvedimento di squalifica per
una giornata inflittagli dal Giudice Sportivo con delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 12
del 31 ottobre 1996.
Avverso la decisione ha proposto appello in questa sede I'U.S. Palau protestando di avere schierato
il calciatore Averini in assoluta buona fede in quanto nella gara precedente egli era stato solo
ammonito, e non espulso dall'arbitro, mentre la comunicazione telegrafica del provvedimento di
squalifica non era stata tempestivamente recapitata per disguido addebitabile all' Ufficio Postale, nè
, infine, era stato possibile contattare telefonicamente la sede del Comitato Regionale, rimasta
chiusa nella giornata festiva di venerdì 1° novembre e nel sabato successivo.
L'appello non è meritevole di' accoglimento.
Come questa Commissione ha costantemente affermato, Ia disposizione contenuta nell'art. 12,
comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, secondo cui le squalifiche devono essere scontate dal
giomo immediatamente successivo a quello di pubblicazione del Comunicato Ufficiale che le
riporta, è tassativa ed inderogabile, per cui nel caso verificatosi nella fattispecie la squalifica doveva
essere scontata nella gara disputata il 3 novembre 1996.
La pubblicazione del provvedimento sanzionatorio sul Comunicato Ufficiale crea una presunzione
assoluta di conoscenza che non può essere in alcun modo superata; in particolare, va ribadito che I'
invio del telegramma da parte dei Comitati alle Società per renderle edotte di procedimenti
disciplinari che le riguardano è solo un atto di cortesia, non prescritto dalle norme regolamentari,
sul quale, pertanto, non può farsi unico affidamento.
La tassa di reclamo, stante la reiezione dell'appello, va incamerata.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dalla U.S. Palau di Palau
(Sassari) e dispone l'incameramento della relativa tassa.
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