F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 22/C Riunione del 27 Febbraio 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELL’A.S. CASTELLANETA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASTELLANETA/MINERVINO DELL’ 8.12.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n.25 del 30.1.1997) .

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 22/C Riunione del 27 Febbraio 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELL'A.S. CASTELLANETA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASTELLANETA/MINERVINO DELL' 8.12.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n.25 del 30.1.1997) . Con delibera pubblicata nel Com Uff n 25 del 30 gennaio 1997, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia, in accoglimento del reclamo proposto dall'A.S. Minervino avverso la regoIarità della gara Castellaneta/Minervino svoltasi I'8.12.1996 per il Campionato di Promozione, avendo accertato qhe alla medesima aveva partecipato per I A.S. Castellaneta il calctalore Saverio Abrescia - il quale all'inizio..._ della stagione sportiva in corso, era stato indicato quale allenatore abilitato e tesserato come tale dall'A.S. Nuova Puglia Sport che lo aveva impiegato quale tecnico in quattro gare di Campionato contravvenendo alle disposizioni dell'art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico, applicava in favore della reclamante la punizione sportiva ex art. 7 C.G.S. Avverso tale decisione ricorreva a questa C.A.F.I'A.S. Castellaneta la quale ecce- . piva preliminarmente la inammissibilità del reclamo di controparte in quanto il termine relativo, stabilito dell'art. 37 G.G.S. in trenta giorni e scadente il 7.1.1997, non era stato rispettato, dal momento che il reclamo stesso, spedito in tale data, era pervenuto all'appellante,solo, il 11.1.1997. Ancora in via preliminare eccepiva la inammissibilità di detto reclamo per insufficienza della motivazione, stante la scarna esposizione dei fatti.Nel merito, mancava comunque il presupposto di fatto che giustificava la punizione della perdita della gara, in quanto I'Abrescia - come comunicato dallo stesso Settore Tecnico - non era tesserato come allenatore per alcuna società; ed era irrilevante che I'A.S. Nuova Puglia Sport lo avesse incluso nelle liste inerenti a gaie, stante la mancata accettazione e la inconsapevolezza del soggetto. Ciò premesso, osserva la C.A.F. che il gravame è infondato, Ouanto alla prima eccezione, basterà, rilevare che, secondo I'art. 37 comma 3 C.G.S., il reclamo de quo doveva essere "proposto alla Commissione Disciplinare" entro trenta giorni dalla disputa della gara - ciò che la stessa società appellante riconosce essere avvenuto. E' invece irrilevante che la data di ricezione del reclamo (sia da parte della Commissione Disciplinare sia dalla controparte) abbia avuto luogo successivamente. Ouanto alla seconda eccezione, la motivazione del reclamo avanzato dall'A.S.S Minervino è stata sufficiente sia a provocare la decisione consapevole della Commissione Disciplinare, sia a porre I'attuale appellante in grado di svolgere una valida difesa, come è confermato dalle deduzioni scritte che la medesima fece pervenire (entrando ampiamente nel merito della controversia) al giudice di prime cure. Ciò detto, deve rilevarsi che la decisione impugnata è esatta, ancorché se ne debba rettificare la motivazione, visto che il riferimento normativo deve correttamente effettuarsi all'att. 40 comma 2 N.O.I.F, secondo il quale gli iscritti negli elenchi degli allenatori dilettanti possono richiedere il tesseramento quali calciatori solo per la società per la quale prestano attività di tecnico. Ora, che I'Abrescia sia abilitato quale allenatore dilettante è indiscusso fra le parti e risulta documentato anche dalla dichiarazione del Settore Tecnico, cui I'appellante fa riferimento; anche se deve subito osservare che la circostanza attestata nel documento (per cui in quella data I'Abrescia non risultava tesserato per alcuna società) non ha il rilievo attribuitole dall'A.S. Casiellaneta: sia perché ciò che inibisce all'iscritto nell'albo degli allenatori dilettanti di tesserarsi come calciatore non è soltanto il concreto svolgimento dell'attività di tecnico, ma anche il fatto oggettivo dell'iscrizione; sia perché la concreta esplicazione di tale attività, nella corrente stagione sportiva, è stata accertata dalla Commissione Disciplinare in base alla documentazione in atti,.d'onde emerge che per almeno quattro gare I'Abrescia sia stato indicato come allenatore della Nuova Puglia Sport, senza che sia stata data la prova della falsità della relativa indicazione, nonché del fatto che tale circostanza sia sempre sfuggita agli Ufficiali di gara che dovevano controllare le liste presentate da detta società. Resta quindi accertata la irregolarità del tesseramento dell'Abrescia quale calciatore, con le conseguenze di cui sopra. L'appello va pertanto respinto, con incameramento della relativa tassa. Per i suesposti motivi la C.A.F respinge I'appello come in epigrafe proposto dalI'A.S. Castellaneta di Castellaneta (Taranto) ed ordina I'incameramento della tassa versata.
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