F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 22/C Riunione del 27 Febbraio 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELLA S.S. NUOVA VIBONESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOUALIFICA FINO AL 30.11.1998 INFLITTA AL CALCIATORE COTRONEO FELICE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 56 del 8.1.1997)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997
Comunicato ufficiale 22/C Riunione del 27 Febbraio 1997 e pubbl. su: www.figc.it
APPELLO DELLA S.S. NUOVA VIBONESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA
SOUALIFICA FINO AL 30.11.1998 INFLITTA AL CALCIATORE COTRONEO FELICE
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 56
del 8.1.1997)
Con atto 7.2.1997 la S.S. Nuova Vibonese ha proposto appello avverso la delibera della
Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria della L.N.D., che aveva ridotto al
30.11.1998 la sanzione della squalifica già inflitta al tesserato Cotroneo Felice fino al 31.12.1998
dal Giudice Sportivo presso il suddetto Comitato Regionale.
L'appellante, pur dando atto che durante le proteste dei calciatori della S.S. Nuova Vibonese, a
seguito di un provvedimento arbitrale di espulsione del calciatore Felice Cotroneo nel corso della
gara Polistena/Nuova Vibonese dell'1.12.1996, lo stesso Cotroneo aveva colpito con un calcio alla
gamba I'arbitro, ha tuttavia escluso il carattere volontario dell'aggressione e dell'atto di violenza ed
ha perciò richiesto la revoca della sanzione adottata o, in subordine, una congrua riduzione della
squalifica.
L'appello per la parte relativa alle richieste principali deve essere rigettato.
Ed invero dagli atti ufficiali emerge con certezza fa prova che fu proprio il calciatore Cotroneo
Felice a rendersi responsabile dell'atto di violenza contro I'arbitro e che quindi nessun equivoco può
esservi stato sull'apprezzamento dello stesso come proveniente da un consapevole volontario
comportamento del Cotroneo,
L'arbitro è stato in grado, infatti, di descrivere con sicurezza e con precisione I'episodio relativo
all'aggressione subita; né vi sono elementi che possano far pensare che il Cotroneo abbia compiuto
quanto gli è stato contestato a seguito della spinta di altri calciatori che cercavano di accalcarsi
contro I'arbitro per protestare contro i provvedimenti adottati. Peraltro lo stesso Direttore della gara
evidenzia la minima entità dell'atto di violenza e la mancanza di qualsivoglia conseguenza dello
stesso.
In questa situazione la Commissione d'Appello Federale ritiene che il reclamo sia parzialmente
fondato con riferimento all'eccessività della sanzione inflitta.
In relazione a tutto quanto precede, la C.A.F, in parziale accoglimento dell'appello come innanzi
proposto dalla S.S. Nuova Vibonese di Porto Salvo'Catanzaro), riduce al 30.6.1998 la sanzione
della squalifica già inf[itta dai primi giudici al calciatore Cotroneo Felice. Ordina la restituzione
della tassa versata.
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