F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 22/C Riunione del 27 Febbraio 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.C. MILANO CALCIO A CINOUE AVVERSO AL SANZlONE DELLA SOUALIFICA PER CINOUE GIORNATE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE ESPOSITO ALFREDO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 172 del 13.2.1997)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 22/C Riunione del 27 Febbraio 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.C. MILANO CALCIO A CINOUE AVVERSO AL SANZlONE DELLA SOUALIFICA PER CINOUE GIORNATE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE ESPOSITO ALFREDO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 172 del 13.2.1997) Con atto 19.2.1997 la A.C. Milano Calcio a Cinque ha proposto appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti del 13.02.1997 di cui al Comunicato Ufficiale n. 172, con la quale è stata confermata la squalifica per cinque gare effettive inflitta al calciatore Esposito Alfredo con provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato il 6.2.1997. L'appellante non contesta sostanzialmente il comportamento tenuto dal calciatore Esposito Alfredo ed in particolare non nega che quest'ultimo abbia pronunciato frasi offensive contro I'arbitro. L'appellante nega, invece, che lo stesso Esposito si sia trattenuto sul terreno di gioco per circa due minuti dopo I'espulsione e che sia nuovamente rientrato pronunciando ancora una volta frasi ingiuriose. Secondo I'appellante che offre alla valutazione della Commissione d'Appello Federale la visione di una registrazione audiovisiva, non sarebbe vero che I 'Esposito abbia impiegato due minuti per allontanarsi dal terreno di gioco e non sarebbe del pari vero che avrebbe compiuto gesti di scherno nei confronti dell'arbitro. Conseguentemente la A.C. Milano Calcio a Cinque chiede la riduzione della sanzione della squalifica inflitta al tesserato Esposito Alfredo. L'appello è solo parzialmente fondato. Per quanto concerne il merito della vicenda gli atti ufficiali sono chiari ed inequivoci nel senso che il calciatore Esposito Alfredo si è lasciato andare ad atti ingiuriosi nei confronti dell'arbitro e si è trattenuto, dopo essere stato allontanato dal terreno di gioco per circa due minuti, ritornando successivamente nello spazio riservato alla propria panchina e ponendo ancora una volta in essere espressioni offensive en atteggiamenti ingiuriosi sempre nei confronti dell'arbitro. Tuttavia dagli atti ufficiali non emerge un comportamento che possa qualificarsi di particolare gravità pur sussistendo la prova, come si è detto, di atteggiamenti e di espressioni offensive da parte dell'Esposito. La sanzione adottata può essere ridimensionata. In relazione a tutto quanto precede, la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto dell'A.C. Milano Calcio a Cinque di Milano, riduce a n. 4 giornate di gara la sanzione della squalifica già inflitta dai primi giudici al calciatore Esposito Alfredo. Ordina la restituzione della tassa versata.
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