F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 22/C Riunione del 27 Febbraio 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA POL. CITTA’ DI LATINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOUALIFICA FINO AL 30.6.1997 INFLITTA AL CALCIATORE PROSIA DANIELE (Delibera della Commissione Disciplinare presso Ia Lega Nazionale Dilettanti Com. Uff. n. 149 del 24.1.1997)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 22/C Riunione del 27 Febbraio 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA POL. CITTA' DI LATINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOUALIFICA FINO AL 30.6.1997 INFLITTA AL CALCIATORE PROSIA DANIELE (Delibera della Commissione Disciplinare presso Ia Lega Nazionale Dilettanti Com. Uff. n. 149 del 24.1.1997) II Giudice Sportivo presso Ia Lega Nazionale dilettanti, con decisjone pubblicata sul Com. Uff. n. 53 del 15.1.1997 infliggeva al calciatore Prosia Daniele la sanzione della squalifica fino al 31.12.1997 per atti di violenza e frasi Ingiuriose nei confronti delI'arbitro della gara Pozzuoli/Città di Latina del 12.1.1997. La competente Commissione Disciplinare, in accoglimento del reclamo proposto dalla Pol. Città di Latina, riduceva detta squalifica al.30.6.1997 (Com. Uff. n. 149 deI 24 gennaio 1997). Ricorre ora a questa Commissione d'Appello Federale la Pol. Città di Latina. L'appello deve essere dichiarato inammissibile. Infatti, successivamente al preannuncio telegrafico del reclamo con richiesta di copia degli atti ufficiati, del 25.1.1997, la Pol. Città di Latina, alla quale in data 1.2.1997 era stata inviata copia dei richiesti documenti ufficiali, non ha fatto alcun seguito, non esplicitando i motivi di gravame. Ne consegue che il reclamo si appalesa inammissibile ai sensi dell'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per omesso invio dei motivi dopo la ricezione della richiesta copia degli atti ufficiali, I'appello come in epigrafe proposto dalla Pol. Città di Latina di Latina. Dispone incamerarsi la relativa tassa.
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