F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 22/C Riunione del 27 Febbraio 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. CASTELLANETA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI L. 100.000 CON DIFFIDA INFLITTALE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA, IN RELAZIONE ALLA GARA CORATO/CASTELLANETA DEL 10.11.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 25 del 30.1.1997)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997
Comunicato ufficiale 22/C Riunione del 27 Febbraio 1997 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL'A.S. CASTELLANETA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI
L. 100.000 CON DIFFIDA INFLITTALE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE
DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA, IN RELAZIONE ALLA GARA
CORATO/CASTELLANETA DEL 10.11.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il
Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 25 del 30.1.1997)
Con esposto del 9.1.1997, la U.S. Carato segnalava al Presidente del Comitato Regionale Puglia
I'irregolarità della posizione del calciatore Saverio Abrescia, il quale aveva partecipato nelle file
della A.S. Castellaneta alla gara Corato/Castellaneta, valida per il Campionato di Promozione e
disputatasi il 10.11.1996. II 10.1.1997 il Presidente del Comitato deferiva I'A.S..Castellaneta alla
Commissione Disciplinare presso il Comitato medesimo, la quale, con delibera apparsa nel C.U. n.
25 del 30 gennaio 1997, rilevato che il deferimento era avvenuto oltre il termine stabilito dell'art. 37
comma 3, 2°' cpv., .C.G.S.; lo dichiarava inammissibile,infliggendo all'A.S,Castellaneta I'ammenda
di L. 100.000 con diffida, in relazione al disposto del successivo comma 6.
Avverso tale decisione ricorreva a questa C.A.F. la A.S. Castellaneta, eccependo preliminarmente
che la dichiarata inammissibilità del deferimento inibiva l'applicazione di provvedimenti
disciplinari a carico dell'appellante m ogni caso mancava il presupposto di fatto per il deferimento
stesso, ovvero la irregalarita della posizione di tesseramento del calciatole Abrescia, che.mai sia
stato tesserato in precedenza come allenatore per società terze, come del resto comunicato dallo
stesso Settore Tecnico.
Chiedeva quindi I'annullamento della sanzione inflittale. L'appello è infondato.
Quanto all'eccezione preliminare, è agevole rilevare che I'art. 37 comma 6 C.G.S. opportunamente
richiamato nella delibera appellata prevede che,anche dopo il decorso del termine per il deferimento
relativo alI'impiego irregolare di calciatori (di cui al precedente comma 3) siano applicabili
provvedimenti disciplinari (non, evidetemente, quello tecnico che influisce sul risultato della gara)a
carico della società e del tesserato, salva la prescrizione. Questa pacificamerite non ricorre nel caso
in esame, onde la legittimità di un provvedimento,disciplinare; laddove la irregolarità della
posizione del calciatore fosse accertata.°
Sotto questo profilo nessun dubbio; questa C.A.F. difatti, è già lntervenuta sul caso dell'Abrescia,
decidendo (C.U.n. 20/C,del 13.2.1997) che il medesimo, in quanto iscritto negli elenchi degli
allenatori dilettanti (e come tale utilizzato dall'A.S. Nuova Puglia Sport in quattro gare di
campionato) non poteva poi tesserarsi come calciatore, ai sensi dell'art. 40 comma 2 N.O.I.F, per
società diverse da quella cha ne aveva disposto appunto come tecnico. '
Pertanto, il tesseramento dell'Abrescia per la società appellante era irregolare, con la conseguenza
che lo era la sua partecipazione alla gara in oggetto.
Ferma restando la intangibilità del risultato per il decorso del termine stabilito dalI'art. 37 citato,
appare comunque pienamente legittima la sanzione inflitta alla società.
L'appello và dunque rigettato,con incameramento della relativa tassa.
Per questi motivi la C.A.F, respinge I'appello come sopra proposto dall'A.S. Castellaneta di
Castellaneta (Taranto) e dispone I'incameramento della tassa versata.
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