F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 22/C Riunione del 27 Febbraio 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. CITTÀ DI PALERMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO FINO 15.11.1996, INFLITTALE IN RELAZIONE ALLA GARA DI CAMPIONATO PRIMAVERA PALERMO/INTERNAZIONALE DELL’11.5.1996 (Delibera della Commlssione DIsciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 391 del 7.6.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 22/C Riunione del 27 Febbraio 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'U.S. CITTÀ DI PALERMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO FINO 15.11.1996, INFLITTALE IN RELAZIONE ALLA GARA DI CAMPIONATO PRIMAVERA PALERMO/INTERNAZIONALE DELL'11.5.1996 (Delibera della Commlssione DIsciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 391 del 7.6.1996) II Giudice Sportivo aggiunto presso la Lega Nazionale Professionisti, con decisione riportata sul Comunicato Ufficiale n. 368 del 16 maggio 1996, al termine della gara del Campionato Italiano Ragazzi Primavera, Città di Palermo/Internazionale disputata I'11 maggio 1996, inflisse all'U.S. Città di Palermo la sanzione della squalifica del campo di giunco fino al 31 dicembre 1996 e trasmise gli atti al Comitato di Presidenza della L.N.P. per i provvedimenti di competenza. La Commissione Disciplinare presso la Lega medesima, con decisione riportata . i: sul Comunicato Ufficiale n. 391 del 7 giugno 1996, in parziale accoglimento del reclamo dall'U.S. Città di Palermo, ridusse la squalifica del campo di giuoco,fino al 15 novembre 1996 . Tale decisione è stata impugnata in questa sede dalla U.S. Città di Palermo, la quale chiede la commutazione della squalifica del campo in una ammenda con diffida o, in subordine, nell'obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse e, in ulteriore subordine, la riduzione della squalifica comminata. L'appello non è meritevole di accoglimento. I fatti verificatisi nel corso dell'incontro ed al termine di esso risultano inequivocabilmente dal rapporto dell'arbitro e da quelli dei guardalinee i quali ai sessi dell'art. 26 C.G.S. - hanno efficacia probatoria privilegiata e prevalente rispetto a quella dei rapporti di altri organi eventualmente presenti (nella specie ilVice CAN-D). Tali fatti, specificatamente indicati nella decisione delGiudice Sportivo Aggiunto, sono di estrema gravità e sono sicuramente addebitabili ai sostenitori dell'U.S. Città di Palermo, per cui correttamente, nelle decisioni dei primi giudici, é stata affermata la responsabilità di tale società. Né la responsabilità può venir meno o essere attenuata per effetto del comportamento attribuito all'allenatore della squadra avversaria, giacché come esattamente affermato dalla Commissione Disciplinare - manca la prova certa di tale comportamento, non rilevato dall'arbitro e riferito solo ipoteticamente nel rapporto del Vice CAN-D. Quanto poi alla natura ed all'entità della sanzione, essa appare del tutto congrua . (essendo stata già ridotta dalla Commissione Disciplinare la durata della squalifica inflit- ta dal Giudice Sportivo), tenuto conto della gravità dei fatti, già sopra evidenziata. Per,questi motivi,la C.A.F respinge l'appello come in epigrafe proposto dell'U.S. Città di Palermo di Palermo e dispone incamerarsi la tassa versata.
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