F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 23/C Riunione del 6 Marzo 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELL’A.C. ATLETICO APOLLO 70 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOUALIFICA FINO AL 30:6.1998 INFLIT7A AL CALCIATORE GADALETA NICOLA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 24 del 23.1.1997)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 23/C Riunione del 6 Marzo 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELL'A.C. ATLETICO APOLLO 70 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOUALIFICA FINO AL 30:6.1998 INFLIT7A AL CALCIATORE GADALETA NICOLA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 24 del 23.1.1997) L'Associazione Club Atletico Apollo 70 di Triggiano (Bari) propone appello a questa C.A.F. avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia, pubblicata sul Com. Uff. n. 24 in data 23 gennaio 1997, con la quale ha ridotto al 30.6.1998 la squalifica fino al 31.12.1998 inflitta a calciatore Nicola Gadaleta dal Giudice Sportivo presso il detto Comitato con il Com. Uff. n. 20 in data 9 gennaio 1997. II Gadaleta è stato, infatti, ritenuto responsabile di atto di violenza in danno dell'arbitro della gara del Campionato di 3' Categoria, disputata il 5.1.1997 tra le società Atletico Apollo 70 e Levante Molfetta. La società reclamante sostiene che il calciatore avrebbe solo sfiorato accidentalmente ed involontariamente I' arbitro, mentre era impegnato in un prolungato contrasto di gioco con un avversario. Prima e durante I' azione di gioco non è accaduto niente che abbia potuto indurre il calciatore ad un comportamento violento. L'appello non è fondato e non può trovare accoglimento. Ed invero, la ricostruzione del fatto operato dalla società è in contrasto con quella riportata negli atti ufficiali. L'arbitro, infatti, nella motivazione dell'espulsione del Gadaleta ha riferito che il calciatore lo ha colpito con un calcio e contemporaneamente lo ha apostrofato con una frase ingiuriosa. II fatto è stato commesso, pertanto, in perfetta consapevolezza, con la volontà non solo di ingiuriare, ma anche di procurare un danno fisico al Direttore di gara. Orbene, è noto che le risultanze degli atti ufficiali costituiscono fonte di prova privilegiata, per cui non possono essere disattese da mere affermazioni della parte reclamante, volte semplicemente allo scopo di negare od anche solo attenuare il fatto illecito contestato, come avvenuto nel caso che ne occupa. Con la decisione impugnata la Commissione Disciplinare ha già valutato e tenuto nel. debito conto le attenuanti in favore del calciatore ed ha. di conseguenza equamente ridotto la squalifica. La tassa di reclamo va incamerata. Per questi motivi la C.A.F. respinge I' appello come innanzi proposto dell'A.C. Atletico Apollo 70 di Triggiano (Bari) e dispone I' incameramento della relativa tassa.
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