F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 23/C Riunione del 6 Marzo 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELLA S. S. BASTARDO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 2 PUNTI IN CLASSIFICA INFIITTALE IN RELAZIONE ALLA GARA BASTARDO/LACASTEILANA DEL 24.11.1996(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria · Com. Uff. n. 32. del 30.1.1997)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997
Comunicato ufficiale 23/C Riunione del 6 Marzo 1997 e pubbl. su: www.figc.it
APPELLO DELLA S. S. BASTARDO AVVERSO LA SANZIONE DELLA
PENALIZZAZIONE DI N. 2 PUNTI IN CLASSIFICA INFIITTALE IN RELAZIONE ALLA
GARA BASTARDO/LACASTEILANA DEL 24.11.1996(Delibera della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria · Com. Uff. n. 32. del 30.1.1997)
Nel corso della gara Bastardo/Virtus La Castellana, valida per il Campionato di Promozione, Girone
A, deI Comitato Regionale Umbria e disputata a Bastardo il 24.11.1996, si verificavano ad opera di
sostenitori locali gravissimi episodi di violenza nei confronti della terna arbitrale, tanto che la gara
veniva interrotta al 30' del secondo tempo sul punteggio di 2-1 a favore della società ospitata. Il
Giudice Sportivo presso il Comitato medesimo infliggeva alla S.S. Bastardo, oggettivamente
responsabile del comportamento dei propri sostenitori, la punizione sportiva della perdita della gara,
la squalifica del campo fino al 30.6.1997 e la penalizzazione di due punti in classifica.
Giudicando sul reclamo proposto dall'interessata, la Commissione Disciplinare presso il detto
Comitato riduceva la squalifica del campo al 31.3.1997, confermando nel resto la delibera del
Giudice Sportivo.
La S.S. Bastardo ha proposto appello a questa C.A.F. chiedendo I' eliminazione della
penalizzazione in classifica, ritenuta sanzione superflua e, comunque, eccessiva in considerazione
della disposta squalifica del campo.
La doglianza non è fondata.
I fatti accaduti, puntualmente descritti nella delibera del Giudice Sportivo sulla scorta degli atti
ufficiali, sono di estrema gravità: tutti gli Ufficiali di gara sono stati aggrediti e ripetutamente colpiti
dal pubblico locale che aveva invaso il campo e le intemperanze sono proseguite anche quando la
terna si era rifugiata nello spogliatoio, fino all'arrivo della Forza Pubblica.
Dopo la generosa riduzione della squalifica di campo operata dalla Commissione Disciplinare non
vi è quindi spazio per ulteriori attenuazioni delle sanzioni, sicché I' appello deve essere respinto.
Per questi motivi la C.A.F. respinge I' appello come sopra proposto dalla S.S. Bastardo di Bastardo
(Perugia) e dispone I' incameramento della tassa versata.
Share the post "F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 23/C Riunione del 6 Marzo 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELLA S. S. BASTARDO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 2 PUNTI IN CLASSIFICA INFIITTALE IN RELAZIONE ALLA GARA BASTARDO/LACASTEILANA DEL 24.11.1996(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria · Com. Uff. n. 32. del 30.1.1997)"