F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 23/C Riunione del 6 Marzo 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELLA S. S. BASTARDO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 2 PUNTI IN CLASSIFICA INFIITTALE IN RELAZIONE ALLA GARA BASTARDO/LACASTEILANA DEL 24.11.1996(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria · Com. Uff. n. 32. del 30.1.1997)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 23/C Riunione del 6 Marzo 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELLA S. S. BASTARDO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 2 PUNTI IN CLASSIFICA INFIITTALE IN RELAZIONE ALLA GARA BASTARDO/LACASTEILANA DEL 24.11.1996(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria · Com. Uff. n. 32. del 30.1.1997) Nel corso della gara Bastardo/Virtus La Castellana, valida per il Campionato di Promozione, Girone A, deI Comitato Regionale Umbria e disputata a Bastardo il 24.11.1996, si verificavano ad opera di sostenitori locali gravissimi episodi di violenza nei confronti della terna arbitrale, tanto che la gara veniva interrotta al 30' del secondo tempo sul punteggio di 2-1 a favore della società ospitata. Il Giudice Sportivo presso il Comitato medesimo infliggeva alla S.S. Bastardo, oggettivamente responsabile del comportamento dei propri sostenitori, la punizione sportiva della perdita della gara, la squalifica del campo fino al 30.6.1997 e la penalizzazione di due punti in classifica. Giudicando sul reclamo proposto dall'interessata, la Commissione Disciplinare presso il detto Comitato riduceva la squalifica del campo al 31.3.1997, confermando nel resto la delibera del Giudice Sportivo. La S.S. Bastardo ha proposto appello a questa C.A.F. chiedendo I' eliminazione della penalizzazione in classifica, ritenuta sanzione superflua e, comunque, eccessiva in considerazione della disposta squalifica del campo. La doglianza non è fondata. I fatti accaduti, puntualmente descritti nella delibera del Giudice Sportivo sulla scorta degli atti ufficiali, sono di estrema gravità: tutti gli Ufficiali di gara sono stati aggrediti e ripetutamente colpiti dal pubblico locale che aveva invaso il campo e le intemperanze sono proseguite anche quando la terna si era rifugiata nello spogliatoio, fino all'arrivo della Forza Pubblica. Dopo la generosa riduzione della squalifica di campo operata dalla Commissione Disciplinare non vi è quindi spazio per ulteriori attenuazioni delle sanzioni, sicché I' appello deve essere respinto. Per questi motivi la C.A.F. respinge I' appello come sopra proposto dalla S.S. Bastardo di Bastardo (Perugia) e dispone I' incameramento della tassa versata.
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