F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 23/C Riunione del 6 Marzo 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELL’A.S. TEOLO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TEOLO/C.S.R. TEOLO DEL 15.12.1996.(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 36 del 23.1.1997)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997
Comunicato ufficiale 23/C Riunione del 6 Marzo 1997 e pubbl. su: www.figc.it
APPELLO DELL'A.S. TEOLO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
TEOLO/C.S.R. TEOLO DEL 15.12.1996.(Delibera della Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 36 del 23.1.1997)
II Circolo Sportivo Ricreativo Teolo proponeva reclamo in ordine alla gara Teolo/C.S.R. Teolo del
15.12.1996, denunciando l'irregolare partecipazione nelle file della squadra avversaria del calciatore
Michielon Davide per la società stessa non tesserata. La Commissione Disciplinare presso il
Comitato Regionale Veneto, con decisione pubblicata nel C.U. n. 36 del 23 gennaio 1997, in
accoglimento. del reclamo infliggeva all'A.S. Teolo la sanzione sportiva della perdita della gara con
il risultato di 0-2 e delibecava altresì di infliggere a carico dell'A.S. Teolo la sanzione dell'ammenda
di L. 150.000 per aver "chiesto il tesseramento del giocatore Michielon Davide pur essendo lo
stesso ancora vincolato alla società Cervarese S. Croce".
Con delibera pubblicata nel C.U. n. 37 del 30 gennaio 1997, la predetta Commissione Disciplinare,
ad integrazione della delibera di cui più sopra si è fatto cenno, deliberava che venisse "depennato il
nominativo del calciatore Michielon Davide, nato I'11.2.1973, dal tabulato dei giocatori tesserati in
favore dell'A.S. Teolo. Tale nominativo risulta sconosciuto e comunque non corrispondente al
calciatore Michielon Davide, nato il 31.1.1976, tuttora ed a tutti gli effetti tesserato in favore della
Società Cervarese S. Croce. Una volta ottenuta la conferma di tale cancellazione da parte dei
competenti Uffici Federali, la Commissione Disciplinare si riserva di applicare nei Confronti
dell'A.S. Teolo i provvedimenti previsti dell'art. 7 n. 8 del C.G.S.".
Tale ultima delibera, unitamente a quella per prima citata, viene impugnata davanti a questa C.A.F.
dall'A.S. Teolo.
L'appello è inammissibile.
Invero, I'art. 23 n. 1 C.G.S. impone che tutti i reclami vengano proposti, ai competenti organi,
direttamente dalle parti interessate. che possono si farsi assistere o essere rappresentate da
procuratori e difensori, ma non nella presentazione dei reclami, che, secondo quanto è ormai "ius
receptum" nell'interpretazione della norma, deve essere sempre personalmente effettuata dalla parte
interessata, così come individuata dal citato comma 1 dall'art. 23 C.G.S..
Sicché, alla luce della giurisprudenza consolidata, si appalesa inammissibile il reclamo sottoscritto
da un legale cui il.rappresentate della società abbia concesso delega a margine dell'atto, come è
avvenuto nella specie.
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art..23 n. 1 C.G.S., perché
sottoscritto da persona non legittimata, I' appello come innanzi proposto dall'A.S. Teolo di Teolo
(Padova). Dispone I' incameramento della relativa tassa.
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