F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 23/C Riunione del 6 Marzo 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELLA U.S. ROBUR AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO ALL’11.6.19981NFLITTA AL CALCIATORE CATTANI LORIS (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige Com. Uff. n. 32 del 23.1.1997)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 23/C Riunione del 6 Marzo 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELLA U.S. ROBUR AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO ALL'11.6.19981NFLITTA AL CALCIATORE CATTANI LORIS (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige Com. Uff. n. 32 del 23.1.1997) L'U.S. Robur ha proposto appello a questa C.A.F. avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Trentino-Alto Adige, di cui al Com. Uff. n, 32 del 23 gennaio 1997, con la quale veniva rigettato il proprio reclamo avverso la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Trento (Coni. Uff. n. 22 del 12.12.1996) al calcIatore Cattani Loris fino a11'11 giugno 1998. L'appello non può trovare accoglimento e va respinto. La ricorrente sostiene che I'arbitro possa essere incorso in un errore per scambio di persona, ma la perentoria dichiarazione del Direttore di gara, Sig. Vicentini Matteo, che in sede di audizione dinanzi la Commissione Disciplinare. ha confermato integralmente il proprio rapporto di gara, toglie oggi dubbio sulla identificazione del Cattani quale autore delle offese e del gesto violento nei confronti dell'arbitro stesso - consistito in una energica gomitata al torace - nonché del tentativo di aggréssione messo in atto al termine della gara, sventato per il pronto intervento di dirigenti dall'U.S. Robur. La sanzione appare congrua in relazione alla gravità dei fatti, onde la decisione. Impugnata non merita alcuna censura. Per questi motivi la C.A.F. respinge I' appello come in epigrafe proposto daIl' U.S. Robur di Sporminore (Trento)ed ordina incamerassi la tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it