F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 23/C Riunione del 6 Marzo 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELL’U.C. SAN MICHELE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA JUNIORES PROVINCIALE SAN MICHELE/NUOVA CIRCE DEL 16.11.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio Com. Uff. n. 101 del 17.1.1997)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 23/C Riunione del 6 Marzo 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELL'U.C. SAN MICHELE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA JUNIORES PROVINCIALE SAN MICHELE/NUOVA CIRCE DEL 16.11.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio Com. Uff. n. 101 del 17.1.1997) L'U.C. San Michele presentava reclamo, in relazione alla gara del Campionato Juniores ProVinciale San Michele/Nuova Circe del 16.11.1996, per avere quest'ultima fatto partecipare alla gara stessa il calcIatore Veglianti Marco, nato il 9.6.1982, in posizione irregolare, in quanto privo della autorizzazione prescritta ai sensi dall'art. 34 comma 3 N.O.I.F., e chiedeva I' applicazione della sanzione prevista dell'art. 7 comma 5 C.G.S.. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio, con decisione pubblicata nel C.U. n. 101 del 17 gennaio 1997, respingeva il reclamo della società e trasmetteva gli atti al Giudice Sportivo per I' irrogazione della sanzione di cui all'att. 7 comma 6 C.G.S. nei confronti dell'A.S. Nuova Circe, del calciatore Veglianti Marco e del Dirigente accompagnatore Egidi Vitalino. Tale decisione viene ora impugnata davanti a questa C.A.F. daIl'U.C. San Michele che ribadisce di aver chiesto non già I' applicazione di sanzioni disciplinari nei confronti dell'atleta, sibbene la sconfitta per 0-2 della squadra avversaria nella gara in questione. L'appello, alla stregua di una attenta lettura delle norme che vengono in rilievo, non può trovare accoglimento. Invero, la norma invocata dalla societ8 ricorrente, al fine di ottenere la vittoria a tavolino della gara de qua, e cioè I' art. 34 punto 3 N.O.I.F., disciplina la fattispecie dalia irregolare partecipazione alla competizione del calciatore che abbia "compiuto anagraficamente il 15° anno di età" e risulta privo della prevista autorizzazione del Comitato Regionale. La partecipazione, del pari non consentita, del calciatore infraquindicenne, come è nella specie, in quanto I' atleta Veglianti Marco è nato il 9.6.1982, trova disciplina - correttamente invocata dalla Commissione Disciplinare - nel disposto dell'ari. 7 comma 6, che non prevede per la fattispecie de qua la sanzione sportiva della perdita della gara, bensì altre sanzioni che sono quelle puntualmente preannunciate nella decisione impugnata. Tale decisione non merita censura e l'appello va, quindi, respinto. Per questi motivi la C.A.F. respinge I' appello come in epigrafe proposto dalI'U.C. San Michele di Borgo San Michele (Latina) ed ordina I' incameramento della tassa versata.
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