F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 23/C Riunione del 6 Marzo 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELL’U.S. ASPRA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA JUNIORES PROVINCIALE ASPRA/MONREALE DEL 5.12.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato, Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 15lDisc. del . 23.1.1997)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 23/C Riunione del 6 Marzo 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELL'U.S. ASPRA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA JUNIORES PROVINCIALE ASPRA/MONREALE DEL 5.12.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato, Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 15lDisc. del . 23.1.1997) II Giudice Sportivo presso li Comitato Provinciale di Palermo, con decisioni pubblicate sui Com. Uff. nn. 15 e 16 rispettivamente del 12 e 19 dicembre 1996, in relazione ai fatti accaduti in occasione della gara del Campionato Provinciale Juniores Aspra/Monreale del 5.12.1996 sanzionava,tra I' altro, l' U.S. Aspra con I'ammenda di L. 50.000 per ritardata presentazione in campo; infliggeva al calciatore Balistreri Antonino la squalifica per due gare, nonché disponeva che la gara in questione, sospesa al 40' del 2° tempo per sopraggiunta oscurità, venisse recuperata il 10.1.1997. Tali provvedimenti sono stati oggetto di impugnazione, in data 17.12.1996, da parte del Presidente del Comitato Regionale Sicilia, dinanzi Ia Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale medesimo, la quale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n.15/Disc. del 23 gennaio 1997, in riforma delle decisioni del primo giudice, infliggeva all'U.S. Aspra la punizione sportiva di perdita della gara Aspra/Monreale del, 5.12.1996 per 0-2, l'ammenda di L.100.000 per ritardata presentazione in campo, nonché squalificava il calciatore Balistreri per tre gare. Avverso tali decisioni ha proposto appello a questa C.A.F. la società, la quale, esponendo varie considerazioni sui fatti occorsi, chiede il ripristino dei provvedimenti così come adottati dal primo giudice. . L'appello va accolto. A prescindere da ogni valutazione di merito dei fatti, osserva il Collegio che I' atto di impugnazione del Presidente del Comitato Regionale Sicilia appare del tutto generico non formulando alcuna ragionata critica od una specifica censura delle decisioni impugnate. Orbene, secondo l'orientamento consolidato della C.A.F. I' atto con il quale si reclama deve, di per se stesso, contenere anche se concisamente, magari solo "in nuce", i motivi speditici di doglianza che costituiscono l'elemento logico dell' impugnazione. Pertanto, nel caso di specie, versandosi nell'ipotesi di cui all'art. 23 n. 6 G.G.S., va emessa la declatoria di inammissibilità dell'atto dl impugnazione; dal che consegue I' annullamento della delibera della Commissione Disciplinare. Per i suesposti motivi la C. A. F., decidendo in ordine all'appello come innanzi proposto dall'U.S. Aspra di Aspra (Palermo), annulla senza rinvio, ai sensi dall'art. 27 n. 5 G.G.S., I' impugnata delibera per genericità dell' atto di impugnazione 17.12.1996 avanti la Commissione Disciplinare. Dispone la restituzione della tassa versata.
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