F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 23/C Riunione del 6 Marzo 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELL’U.S. TELVE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 28.11.1999 INFLITTA AL CALCIATORE ZANETTI PAOLO (Delibera. della Commissione Disciplinare presso il Comitato, Regionale Trentino Alto Adige – Com. Uff., n: 32 del 23.1.1997)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 23/C Riunione del 6 Marzo 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELL'U.S. TELVE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 28.11.1999 INFLITTA AL CALCIATORE ZANETTI PAOLO (Delibera. della Commissione Disciplinare presso il Comitato, Regionale Trentino Alto Adige - Com. Uff., n: 32 del 23.1.1997) II Giudice Sportivo presso il.Comitato Regionale Trentino-Alto Adige irrogava al calciatore Zanetti Paolo dell'U.S. Telve la sanzione della squalifica. fino al 28.11.1999 perché a fine gara si era avvicinato all' arbitro offendendolo gravemente ed alla notifica dei provvedimento di espulsione gli sferrava un pugno al viso che provocava fuoriuscita di sangue dal labbro superiore. La Commissione Disciplinare presso detto Comitato, con decisione pubblicata sui Com. Uff. n. 32 del 23 gennaio 1997, respingeva il reclamo dall'U.S. Telve e confermava la squalifica irrogata. Contro tale decisione ricorre ora a questa C.A.F. I'U.S. Telve, la quale insiste nel sostenere che nella specie ci si troverebbe di fronte ad una deprecabile condotta antisportiva e non già ad un atto di violenza . Conclude chiedendo la riduzione della squalifica. L'appello non pus trovare accoglimento Come correttamente precisalo.dalla Commissione Disciplinare, la gravità del comportamento tenuto dal calciatore, al di là dî quelle che sono le modalità, irrilevanti, del "contatto fisico", di cui parla la società ricorrente, non può seriamente essere messa in discussione in presenza delle univoche affermazioni del Direttore di gara, che hanno notoriamente fede privilegiata, certamente non contraddittorie, ma rivelatrici di un cotesto violento caratterizzato dallo stato d'ira del calciatore, ammesso dalla stessa società. Non si ravvisano, quindi, motivi idoneità mitigare la sanzione che si appalesa, secondo un orientamento consolidato di questo Collegio, adeguata alla condotta tenuta dal calciatore. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'U.S. Telve di Telve (Trento) ed ordina l' incameramento della relativa tassa.
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