F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 23/C Riunione del 6 Marzo 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA S.S. CAVESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO PER N. 5 GIORNATE DI GARA INFLITTALE IN RELAZIONE ALLA GARA ISOLA LIRIICAVESE CALCIO DEL 26.1.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 174 del 14.2.1997)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 23/C Riunione del 6 Marzo 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA S.S. CAVESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO PER N. 5 GIORNATE DI GARA INFLITTALE IN RELAZIONE ALLA GARA ISOLA LIRIICAVESE CALCIO DEL 26.1.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 174 del 14.2.1997) A seguito di episodi di grave intemperanza posti in essere da sostenitori della S.S. Cavese Calcio nei confronti di un guardalinee nel corso dell'incontro Isola Liri/Cavese Calcio del 26 gennaio 1997, il Giudice. Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti infliggeva alla società, oggettivamente responsabile, la squalifica del campo per cinque giornate di gara e la sanzione veniva confermata dalla Commissione Disciplinare presso la Lega medesima. Contro tale delibera ha proposto appello la S.S. Cavese Calcio, insistendo nelle prospettazioni difensive già sottoposte al vaglio dei primi giudici e concludendo per una congrua riduzione della squalifica. Rileva il Collegio che non può essere sottaciuta la gravità degli addebiti contestati: nel corso della gara un guardalinee è stato fatto oggetto di ripetuti lanci di sputi e oggetti vari e, da ultimo, veniva colpito allo stomaco da un sasso di notevoli dimensioni, che gli procurava forte dolore e lesioni, tanto da doversi sottoporre ad accertamenti presso la struttura ospedaliera. mentre I' arbitro si vedeva costretto a sospendere la gara. Le cosiddette "giustificazioni" della reclamante (carenza di volontarietà nella produzione dell'evento più grave, minimizzazione delle conseguenze lesive subite dall'Ufficiale di gara, preteso contrasto tra i rapporti della terna arbitrale e quello del Commissario di campo) non meritano particolare confutazione, rivelandosi mere allegazioni difensive prive di valenza in quanto contrastanti con le risultanze accertate in punto di fatto. Tuttavia appare conforme a giustizia considerare, come altre volte questa Commissione ha fatto, che il comportamento dei sostenitori in campo avverso sfugge ad ogni possibilit8 di prevenzione e di controllo da parte della società ospitata; sicché, pur senza inficiare il principio della responsabilità oggettiva, il giudice non può prescindere, ai fini della determinazione in concreto della sanzione, da una graduazione di quella responsabilità. Appare, pertanto, rispondente a criteri di equità ridurre la squalifica del campo a quattro giornate di gara. Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come in epigrafe proposto dalla S.S. Cavese Calcio di Cava de' Tirreni (Salerno), riduce a n. 4 giornate di gara la sanzione della squalifica del campo di giunco già inflitta dai primi giudici alla società reclamante. Ordina la restituzione delta relativa tassa.
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