F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 24/C Riunione del 13 Marzo 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELL’ A.S. F.C. GROTTE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NISSA/GROTTE DEL 6.10.1996 (Delibera della Commisslone Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia Com. Uff. n. 17/Disc. del 6.2.1997)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 24/C Riunione del 13 Marzo 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELL' A.S. F.C. GROTTE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NISSA/GROTTE DEL 6.10.1996 (Delibera della Commisslone Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia Com. Uff. n. 17/Disc. del 6.2.1997) All'esito della gara Nissa- Grotte, disputata il 6.10.1996 nell'ambito del Campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Siculo e terminata col punteggio di 0 a 0. I' U.S. Nizza proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare adducendo che nel accorso la squadra avversaria, nell' operare le sostituzioni consentite, aveva poi impiegato dal 47' del secondo tempo soltanto un calciatore nato dal 1° gennaio 1976 in poi anziché gli "almeno due" previsti dalla vigente, normativa. L'adita Commissione nel rilevare la competenza del Giudice Sportivo, rimetteva a quest' ultimo gli atti (Com. Uff. n. 5 del 23.10.1996). II Giudice Sportivo, con delibera pubblicata sul Com.Uff. n. 20 del 30 ottobre 1996, nel ritenere fondata l' espressa doglianza, infliggeva alla società Grotte Ia punizione sportiva della perdita dell' incontro per 0 a 2 e l'ammenda di lire 200.000; puniva altresì Puglisi Calogero, dirigente accompagnatore della società, con l'inibizione a tutto il 15.11.1996. Avverso tale delibera proponeva reclamo la società F.G. Grotte ma la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, con decisione, pubblicata sul Com. Uff. n. 17/Disc. del 6 febbraio 1997, Io respingeva. Appella dinanzi a questa Commissione Federale la società F.C. Grotte, reiterando le proprie censure avverso la procedura in concreto seguita. L'appello è fondato Ed invero Ia Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia investita direttamente del caso, essendo già intervenuta I'omologazione della gara da parte del Giudice Sportivo, avrebbe dovuto non già rimettere gli atti allo stesso Giudice per competenza, ma dichiarare la inammissibilità del reclamo non proposto dalla società Nizza al Giudice Sportivo nel termine e nelle forme previste dall'art. 18 n. 4 C.G.S.. A sua volta il Giudice Sportivo, una volta investito della vertenza, anziché rifarsi ai suoi poteri di ufficio (già esercitati) avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità del reclamo per i motivi indicati anziché esaminare merito dello stesso. L'appello proposto dalla società FG Grotte avverso I'impugnata delibera va quindi accolto, con il conseguente annullamento della decisione del Giudice Sportivo ed il ripristino del risultato conseguito in campo dalle due squadre. Va altresì disposta la restituzione della tassa di reclamo. Per questi motivi Ia C.A.F. accoglie l'appello come sopra proposto dalla A.S Grotte di Grotte (Agrigento) e per I 'effetto: - dichiara l' inammissibilità del reclamo proposto alla Commissione Disciplinare dall' U.S Nizza; - annulla le sucessive delibere; - ripristina, di conseguenza, il risultato di 0-0 conseguito sul campo nella suindicata gara; -ordina restituirsi la relativa tassa.
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