F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 24/C Riunione del 13 Marzo 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELLA A.C. BALLO’ SCALTENIGO AWERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 18.4.1997 INFLITTA AL CALCIATORE SPOLAORE ENRICO (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Veneto del Settore per I’ Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 22 del 16.1.1997)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997
Comunicato ufficiale 24/C Riunione del 13 Marzo 1997 e pubbl. su: www.figc.it
APPELLO DELLA A.C. BALLO' SCALTENIGO AWERSO LA SANZIONE DELLA
SQUALIFICA FINO AL 18.4.1997 INFLITTA AL CALCIATORE SPOLAORE ENRICO
(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Veneto del Settore per I'
Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 22 del 16.1.1997)
Con atto in data 8.2.1997 I'A.C. BaIIò Scaltenigo ha proposto appello e qesta C.A.F. avverso la
decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato regionale Veneto del Settore per
l'Attlvità Giovanile e Scolastica, di cui al Cmm. Uff. n. 2 del 16 gennaio 1997, con la quale veniva
respinto il proprio reclamo avverso la sanzione della squalifica fino al 18.4.1997 inflitta dal Giudice
Sportivo del Comitato Provinciale di Venezia al calciatore Spolaore Enrlco in relazione alla gara del
Campionato Allievi Zianigo/Ballò Scaltenigo del 15.12.1996.
L'appello è inammissibile perché tardivo.
Ed invero osserva al Colleggio che iI Comunicato Ufficiale riportante la decisione impugnata è
stato pubblicato in data 16.1.1997, mentre il reclamo alla C.A.F. è stato inoltrato in data 8.2.1997 e,
quindi, ben oltre il termine perentorio di 7 giorni dalla data di pubblicazione del Comunicato
Ufficiale prescritto dall'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S..
Per questi motivi la C.A. F. dichiara inammissibile, ai sensi dell' art 27 n 2 lett. a) C.G.S. per
tardività, l'appello come sopra proposto dall'A.C. Ballò Scaltenigo di Ballò di Mirano (Venezia) e
dispone l'incameramento della tassa versata.
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