F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 24/C Riunione del 13 Marzo 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELL’A.C. PACIANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PACIANO/CINOUE MULINI DEL 28.12.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria – Com. Uff. n. 32 del 30.1.1997)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 24/C Riunione del 13 Marzo 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELL'A.C. PACIANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PACIANO/CINOUE MULINI DEL 28.12.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 32 del 30.1.1997) All'esito della gara A.C. Paciano - A.S. Cinque Mulini, disputata il 28.12.1996 nelI'ambito del Campionato di 3° Categoria del Comitato Regionale Umbria e terminata con il punteggio di 2 a 1, I'A.S. Cinque Mulini proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare adducendo che la seconda rete dall'A.C. Paciano era stata realizzata dopo che I'arbitro aveva fischiato I'interruzione del gioco. L'adita Commissione, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 32 del 30 gennaio 1997, accoglieva il reclamo e ordinava la ripetizione della gara. Avverso tale decisione ha proposto appello I'A.C. Paciano che ne ha chiesto I'annullamento. II gravame deve essere accolto. Ed invero il reclamo di primo grado presentava i caratteri dell'inammissibilità ex art. 37 C.G.S., non rilevati dalla Commissione Disciplinare; di conseguenza l'impugnata delibera deve essere annullata senza rinvio, a norma dall'art. 27 n. 5 C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dalI'A.C. Paciano di Paciano (Perugia), annulla senza rinvio, ai sensi dell'art. 27 n. 5 C.G.S., I'impugnata delibera per I'inammissibilità del reclamo proposto dall'A.S. Cinque Mulini alla Commissione Disciplinare avverso la regolarità della suindicata gara. Ordina la restituzione della tassa versata.uindicata gara. Ordina la restituzione della tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it