F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 24/C Riunione del 13 Marzo 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELLA .POL. POGGIO MOIANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA POGGIO MOIANO/TORRI IN SABINA DEL 12.1.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 113 del 7.2.1997)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997
Comunicato ufficiale 24/C Riunione del 13 Marzo 1997 e pubbl. su: www.figc.it
APPELLO DELLA .POL. POGGIO MOIANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
POGGIO MOIANO/TORRI IN SABINA DEL 12.1.1997 (Delibera della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 113 del 7.2.1997)
Con atto di appello 14.2.1997 la Pol Poggio Moiano ha proposto impugnazione avverso i
provvedimenti di perdita della gara per 0-2 e di ammenda di L. 300,000 adottati dal Giudice
Sportivo presso il Comitato Regionale Lazio con Comunicato Ufficiale n. 98 del 16 gennaio 1997 e
confermati con delibera della Commissione Disciplinare di cui al Comunicato Ufficiale n. 113 del 7
febbraio 1997.
L'appellante sostiene che nel caso di specie relativo alla gara Poggio Moiano/Torri in Sabina del
12.01.1997 del Campionato di 1° Categoria non si sarebbero verificate.
quelle situazioni che consentono all'arbitro di sospendere I'incontro e di proseguirlo proforma e ciò
in quanto nan vi sarebbe stata una vera e propria invasione né del terreno di giuoco, né del campo
per destinazione, ma soltanto una comprensibile protesta a seguito di un grave infortunio occorso ad
uno dei giocatori della Polisportiva Poggio Moiano.
L'appello è solo parzialmente fondato.
Per quanto concerne il comportamento della Polisportiva Poggio Moiano, esattamente gli organi
della giustizia sportiva hanno ritenuto sussistenti le intemperanze verbali nei confronti dell'arbitro
che hanno considerato meritevoli della sanzione dell'ammenda peraltro inflitta anche alla società
Torri in Sabina.
Per quanto concerne, invece l'asserita esistenza di una invasione del "campo per destinazione", che
avrebbe "seriamente compromesso la regolarità della gara", la C.A.F. ritiene che in realtà la
decisione dell'arbitro di sospendere I'incontro e di proseguirlo pro-forma a scopo precauzionale non
era giustificata dalla reale situazione che si era venuta a determinare nel corso dell'incontro.
Non c'è dubbio che la valutazione dell'arbitro di sospendere la gara e di proseguirla pro-forma deve
essere ancorata a ben precise situazioni fattuali ed in particolare ad una situazione pregiudizievole
per I'incolumità dell'arbitro e per quella dei calciatori ospiti.
Nel caso di specie dagli stessi atti ufficiali di gara pur emergendo una situazione confusa e
caratterizzata da atti di intemperanza non sembra che oggettivamente vi fossero, le condizioni per
I'adozione del grave provvedimento che è stato adottato.
Ciò è dimostrato, fra I'altro, dalla circostanza che durante la prosecuzione dell'incontro pro-forma,
gli animi si sono calmati e coloro che avevano occupato temporaneamente il campo per
destinazione sono pacificamente rientrati senza dar luogo ad atti di violenza, né a situazioni di
pericolo.
In questa situazione la C.A.F ritiene che I'appello possa essere accolto sia pure parzialmente e
dispone pertanto la ripetizione della gara.
In relazione a quanto precede, la C.A.F., in accoglimento dell'appello come in epigrafe proposto
dalla Pol. Poggio Moiano di Poggio Moiano (Rieti), annulla le delibere del Giudice Sportivo e della
Commissione Disciplinare limitatamente alla sanzione a carico della PoI. Poggio Moiano della
perdita della suindicata gara con il punteggio di 0-2, disponendone la ripetizione. Ordina restituirsi
la relativa tassa.
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