F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 24/C Riunione del 13 Marzo 1997 e pubbl. su: www.figc.it RICORSO PER REVOCAZIONE DEL CALCIATORE SALVO MASSIMILIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 30.6.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 28/Disc. del 26.4.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 24/C Riunione del 13 Marzo 1997 e pubbl. su: www.figc.it RICORSO PER REVOCAZIONE DEL CALCIATORE SALVO MASSIMILIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 30.6.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 28/Disc. del 26.4.1996) II calciatore Salvo Massimiliano ha proposto ricorso per revocazione avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, di cui al Com. Uff. 28/Disc. del 26 aprile 1996, con la quale gli veniva confermata la squalifica fino al 30.6.1999, inflittagli dal Giudice Sportivo di detto Comitato per il comportamento ingiurioso e violento tenuto in occasione della gara Torregrotta/Olivieri del 10.3.1996, nei confronti dei dirigenti della squadra avversaria e dell 'arbitro. Anche se nell'atto d' impugnazione il Salvo non richiama espressamente e specificamente il capo delle norme in forza del quale si dovrebbe revocare il precedente provvedimento, non vi è dubbio che egli, implicitamente, ritiene di potersi avvalere del capo d) nella parte in cui pone a presidio del giudizio di revocazione e un fatto nuovo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento. II fatto nuovo di cui ne]la fase precedente l'organo giudicante non avrebbe avuto notizia, e quindi ignorato in sede di formazione della decisione, sarebbe rappresentata da una sequenza di avvenimenti diversi da quelli rassegnati nel referto del Direttore di gara. Per documentare il fatto nuovo il reclamante ha chiesto di poter esibire un filmato amatoriale dal quale si evince chiaramente che I'appellante non ha minimamente colpito I'arbitro, né minacciato di farlo. L'impugnazione per revocazione va dichiarata inammissibile. Ed infatti, anche se fosse possibile, attraverso Ia visione del filmato, rilevare una successione di atti riferibili all'episodio incriminato, resta comunque la preclusione di carattere regolamentare all'acquisizione di nuovi elementi di prova, ivi compresa la ripresa televisiva, finalizzati a neutralizzare la valenza probatoria del referto arbitrale. La normativa, recentemente introdotta (comma 3 bis dall'art. 9 C.G.S.) e che spesso impropriamente viene invocata, ha un campo ben determinato di applicazione, per cui non può I'interprete della norma accordare maggiori spazi di quanti la stessa consenta. Ed invero, la facoltà di utilizzare quale elemento di prova la ripresa televisiva delI'avvenimento oggetto di giudizio può essere discrezionalmente esercitata con riferimento a gare dei campionati espressamente indicati, nei casi in cui si eccepisca l'errore di persona in cui sia incorso il Direttore di gara nel referto. Nel caso di specie, il ricorrente sostiene che il fatto violento e cioè il pugno allo zigomo dell'arbitro non sarebbe stato sferrato e, dunque, non trattasi di errore di persona nell'attribuzione del fatto, ma mendacio del Direttore di gara. Si pretende in definitiva di smentire (e, peraltro, in sede di impugnazione per revocazione) il referto arbitrale, che invece è preciso e perentorio nella descrizione dell'avvenimento. A tutto ciò si aggiunga la considerazione che il ricorrente allorché fu raggiunto dal provvedimento di squalifica, non contestò I'oggettività e la paternità dell'atto di violenza attribuitogli, essendosi limitato, in sede di reclamo, a chiedere alla Commissione Disciplinare una riduzione della sanzione. L'impugnazione quindi va dichiarata inammissibile per insussistenza deí presupposti di cui all'att. 28 C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come in epigrafe proposto dal calciatore Salvo Massimiliano e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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