F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 24/C Riunione del 13 Marzo 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’ALLENATORE ULIVIERI RENZO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI L. 15.000.000 INFLITTAGLI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 3 C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA BOLOGNA/ROMA DEL 3.11.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti Com. Uff. n. 317 del 7.2.1997)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997
Comunicato ufficiale 24/C Riunione del 13 Marzo 1997 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL'ALLENATORE ULIVIERI RENZO AVVERSO LA SANZIONE
DELL'AMMENDA DI L. 15.000.000 INFLITTAGLI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL
PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 3 C.G.S. IN
RELAZIONE ALLA GARA BOLOGNA/ROMA DEL 3.11.1996 (Delibera della Commissione
Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti Com. Uff. n. 317 del 7.2.1997)
L'allenatore Ulivieri Renzo ha proposto appello a questa C.A.F avverso la sanzione dell'ammenda di
L. 15.000.000 inflittagli, a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dall'art. 1
comma 3 C.G.S., per aver espresso, nel corso di dichiarazioni rese a Organi di informazione al
termine della gara Bologna/Roma del 3.11.1996, giudizi lesivi della reputazione dell'arbitro,
sostenendo I'insussistenza di violazione alcuna e, comunque, I'eccessività della sanzione.
L'appello può essere accolto solo in parte.
Invero, non ha fondamento la tesi dell'appellante secondo cui non vi è stata lesione della
reputazione dell'arbitro, in quanto dal tenore dell'articolo, non smentito dall'interessaio, emerge
inequivocabilmente il carattere Iesivo delle dichiarazioni, nonché il riferi- mento esplicito alla
persona dell'arbitro.
Per quanto concerne I'entità della sanzione, ne rileva invece il Collegio I'eccessi-
vità, apparendo equo sanzionare I'infrazione ascritta all'Ulivieri con un'ammenda fissata . in L.
10.000.000.
Per i suesposti motivi la C.A.F, in parziale accoglimento dell'appello come innanzi proposto
dall'allenatore Ulivieri Renzo, riduce a L. 10.000.000 la sanzione dell'ammenda già inflittagli dai
primi giudici. Dispone la restituzione della tassa versata.
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