F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 24/C Riunione del 13 Marzo 1997 RICORSO PER REVOCAZIONE DELLA CASERTANA F.C. AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA CON IL TARANTO CALCIO 1906 IN ORDINE ALL’INDENNITÀ DI PREPARAZIONE E PROMOZIONE, EX ART. 98 N.O.I.F., RIFERITA AL CALCIATORE SPARACIO ANTONIO (Delibera della C.A.F. – Com. Uff. n. 41/C Riunione del 20.6.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 24/C Riunione del 13 Marzo 1997 RICORSO PER REVOCAZIONE DELLA CASERTANA F.C. AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA CON IL TARANTO CALCIO 1906 IN ORDINE ALL'INDENNITÀ DI PREPARAZIONE E PROMOZIONE, EX ART. 98 N.O.I.F., RIFERITA AL CALCIATORE SPARACIO ANTONIO (Delibera della C.A.F. - Com. Uff. n. 41/C Riunione del 20.6.1996) Con decisione adottata nella seduta del 20.6.1996 (Com. Uff. n. 41/C), questa C.A.F accoglieva il reclamo proposto dalla società Taranto avverso la delibera della Commissione Vertenze Economiche, concernente I'indennità di preparazione relativa al calciatore Antonio Sparacio, disponendo che per il calcolo corrispondente fosse applicato il coefficiente 3 (e non 4, 5, come disposto nella pronuncia impugnata) della tabella B connessa all'art. 99 N.O.I.F.. Ricorre per revocazione la Casertana F.C. - controparte nella controversia economica - sostenendo che questa Commissione era incorsa in errore di fatto, in quanto il coefficiente di cui sopra doveva applicarsi ai calciatori ultraventiduenni, mentre lo Sparacio, all'atto della sottoscrizione del primo contratto da professionista (18.8.1995), non aveva ancora superato tale soglia. Resiste con deduzioni scritte il Taranto Calcio 1906, il quale rileva che I'eventuale errore denunciato da controparte non atterrebbe al fatto, ma alla interpretazione della norma e cioè al diritto, essendo in tal modo sottratto al regime della revocazione, disciplinato dell'art. 28 C.G.S.. II ricorso è indubbiamente fondato, ricorrendo nella fattispecie l'ipotesi di revocazione disciplinata dell'art. 28 comma 1 lett. e) C.G.S.; infatti questa Commissione, nelI'individuare il presupposto per I'applicazione del coefficiente di cui alla tabella sopra citata - ovvero il computo dell'età, per mero errore di calcolo (e quindi, non per una valutazione di diritto, ma per inesatto riferimento fattuale) ha considerato il compimento del 21° anziché del 22° anno di età, cui il coefficiente 3 (assegnato con delibera oggetto di revocazione) si riferisce. Appare invece chiaro, proprio alla stregua dei riferimenti cronologici contenuti nella precedente decisione di questa C.A.F. (la data di nascita del calciatore e quella della prima sottoscrizione di un contratto professionistico), che nella specie è applicabile il coefficiente 4,5. La richiesta di revocazione va accolta in tali limiti, revocandosi la decisione impugnata quanto alla individuazione del coefficiente di calcolo di cui alla tabella annessa all'art. 99 N.O.I.F, come sopra specificato. Per questi motivi la C.A.F, in accoglimento del ricorso per revocazione come in epigrafe proposto dalla Casertana F.C. di Caserta, revoca I'impugnata delibera limitatamente all'indicazione del coefficiente di cui alla "Tabella B" dell'ari. 99 N.O.I.F, stabilendolo in 4,5 anziché in 3. Ordina la restituzione della tassa versata.
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