F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 25/C Riunione del 20 Marzo 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELL ‘A.S. RADICOFANI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFI CA FINO AL 7.1.1998 INFLITTA AL CALCIATORECOPPI MARCO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana Com U. n. 28 del 13.2.1997)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 25/C Riunione del 20 Marzo 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELL 'A.S. RADICOFANI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFI CA FINO AL 7.1.1998 INFLITTA AL CALCIATORECOPPI MARCO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana Com U. n. 28 del 13.2.1997) L'A.S. Radicofani ha proposto appello a questa C.A.F avverso la sanzione della squalifica del calciatore Coppi Marco fino al 7.1.1998 cosi come ridotta dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana (Com. Uff. n. 28 del 13 febbraio 1997) che aveva accolto il reclamo della Società contro la decisione del Giudice Sportivo di detto Comitato che aveva squalificato il calciatore fino al 30.6.1998. per comportamento violento nei confronti di un avversario e del Direttore della gara Radicofani/Serre Rapalano del 22.12.1996. L'appello è inammissibile. Osserva il Collegio che la sanzione impugnata è inferiore a dodici mesi e, come tale, non suscettibile di ulteriore gravame davanti la C.A.F, ai sensi dall'art. 35 n. 4 lett. d/d1 C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F, dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 35 n. 4 lett. d/d1 C.G.S., l'appello come innanzi proposto dall'A.S. Radicofani di Radicofani (Siena). Dispone I'incameramento della tassa versata.
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