F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 25/C Riunione del 20 Marzo 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELLA POL. SINISCOLA AVVERSO LA DECLATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO ALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE A SEGUITO DELLE SANZIONI DELLA SQUALIFICA FINO AL 29.1.2000 INFLITTE AI CALCIATORI CARTA SANDRO E SIAZZU GRAZlANO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna – Com. Uff. n. 29 del 20.2.1997)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997
Comunicato ufficiale 25/C Riunione del 20 Marzo 1997 e pubbl. su: www.figc.it
APPELLO DELLA POL. SINISCOLA
AVVERSO LA DECLATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO ALLA
COMMISSIONE DISCIPLINARE A SEGUITO DELLE SANZIONI DELLA SQUALIFICA
FINO AL 29.1.2000 INFLITTE AI CALCIATORI CARTA SANDRO E SIAZZU GRAZlANO
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 29
del 20.2.1997)
La Pol. Siniscola ha proposto appello avverso la delibera della Commissione Diciplinare presso II
Comitato Regionale Sardegna, di cui al Com. Uff. n. 29 del 20 febbraio 1997 con la quale veniva
dichiarato inammissibile, per tardività, il proprio reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo
di detto Comitato, apparsa nel Com. Uff: n. 26 del 30 gennaio 1997, con la quale veniva inflitta ai
calciatori Carta Sandro e Siazzu Graziano la sanzione della squalifica fino al 29.1.2000 in relazione
ai fatti accaduti durante la gara Porto Rotondo/Siniscola del 25.1.1997, valida per il Campionato
Regionale Juniores.
Riferisce l'appellante che a causa di uno sciopero generale delle Poste indetto per il giorno
10.2.1997, termine ultimo per l'invio del reclamo alla Commissione Disciplinare, provvide
comunque ad inviare il reclamo via fax in data 10.2.1997; poi all'inoltro a mezzo raccomandata l'
11.2.1997.
Sostiene l'appellante come non possa esserle imputato il ritardo e rivendica il proprio diritto di
"usufruire la pienezza dei tempi stabiliti dalle norme federali ", per cui chiede che il proprio
reclamo venga rinviato alla Commissione Disciplinare per l'esame di merito.
L'appello merita accoglimento.
Ed invero, ritiene il Collegio, sulla scorta degli atti, che non possono farsi ricadere sulla società gli
effètti negativi dovuti ad un disservizio postale conseguente allo sciopero, atteso per altro verso che
la società ha dato prova di aver comunque provveduto agli adempimenti regolamentari prescritti,
seppure nei limiti consentiti dalla oggettiva situazione di fatto venutasi a creare a seguito dello
sciopero.
Per i suesposti motivi la C A F, in accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla Pol.
Siniscola di Siniscola (Nuoro), annulla, ai sensi dell'art, 27 n. 5 C.G.S., I'impugnata delibera, con
rinvio degli atti alla Commîssione Disciplinare per l'esame di merito, stante l'insussistenza
dell'inammissibilità del reclamo proposto alla Commissione Disciplinare stessa avverso i
provvedimenti del Giudice Sportivo in epigrafe riportati. Dispone la restituzione della tassa versata.
tassa versata.
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