F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 25/C Riunione del 20 Marzo 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELL’A.S. LINATESE 1984 AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA USOM CALCIO/LINATESE 1984 DEL 15.12.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 28 del 13.2.1997)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997
Comunicato ufficiale 25/C Riunione del 20 Marzo 1997 e pubbl. su: www.figc.it
APPELLO DELL'A.S. LINATESE 1984 AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA USOM
CALCIO/LINATESE 1984 DEL 15.12.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il
Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 28 del 13.2.1997)
La A.S. Linatese 1984 ha proposto reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato
Regionale Lombardia contro la delibera del Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 22 del 19 dicembre
1996), con la quale il capitano della Linatese, Sig. Mandelli Marco, è stato squalificato sino al
31.12.2001; sono stati squalificati fino al 31.12.2001 i calciatori lavino Antonio, Menini Fabio,
Monti Angelo e Brunacci Franz; è stata inflitta I'inibizione al dirigente dell'A.S. Linatese, Sig.
Bonalumi Angelo.
La Commissione Disciplinare - sulla base di una puntuale considerazione degli elementi esposti nel
gravame - ha respinto il reclamo, dando, altresì, atto che, a seguito della individuazione dei
responsabili diretti, era venuta meno la responsabilità del capitano Mandelli Marco, con
conseguente venir meno della squalifica inflittagli; ha, di conseguenza, rimesso gli atti al Giudice
Sportivo per quanto attiene alle reazioni verso I'arbitro da parte dei calciatori Cuscianna Luca e Lo
Russo Luigi, individuati quali responsabili e per quanto attiene alla posizione dei tesserati della
Linatese De Biasi Roberto e Tonali Alessandro in relazione alle dichiarazioni rese dall'Arbitro in
sede di Commissione Disciplinare.
Avverso la predetta decisione propone appello in questa sede I'A.S. Linatese 1984, riproponendo gli
argomenti già esposti in primo grado e prospettando ulteriori argomentazioni.
L'appellante ritiene contraddittorie le dichiarazioni dell'Arbitro rese sia in sede di rapporto, sia in
sede di giudizio di primo grado; da esse emergerebbe una ricostruzione dei fatti non univoca e non
chiara.
La diversa ricostruzione delle vicende concernenti la gara in esame da parte della
appellante non appare persuasiva. Le asserzioni della Linatese, secondo questa Commissione
d'Appello, non possono scalfire le risultanze degli atti ufficiali ed appaiono, invece prive di
coerenza e verosimiglianza.
Si è ricondotti, pertanto, alla radicata giurisprudenza in virtù della quale nei procedimenti
concernenti sanzioni connesse allo svolgimento delle gare non possono trovare ingresso mezzi
probatori affidati a dichiarazioni di parte e di terzi, quando siano precise, univoche e non
contraddittorie le risultanze degli atti ufficiali.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'A.S. Linatese 1984 di
Peschiera Borromeo (Milano) e dispone I' incameramento della tassa versata.
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