F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 25/C Riunione del 20 Marzo 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELL’A.S. LINATESE 1984 AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA USOM CALCIO/LINATESE 1984 DEL 15.12.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 28 del 13.2.1997)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 25/C Riunione del 20 Marzo 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELL'A.S. LINATESE 1984 AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA USOM CALCIO/LINATESE 1984 DEL 15.12.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 28 del 13.2.1997) La A.S. Linatese 1984 ha proposto reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia contro la delibera del Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 22 del 19 dicembre 1996), con la quale il capitano della Linatese, Sig. Mandelli Marco, è stato squalificato sino al 31.12.2001; sono stati squalificati fino al 31.12.2001 i calciatori lavino Antonio, Menini Fabio, Monti Angelo e Brunacci Franz; è stata inflitta I'inibizione al dirigente dell'A.S. Linatese, Sig. Bonalumi Angelo. La Commissione Disciplinare - sulla base di una puntuale considerazione degli elementi esposti nel gravame - ha respinto il reclamo, dando, altresì, atto che, a seguito della individuazione dei responsabili diretti, era venuta meno la responsabilità del capitano Mandelli Marco, con conseguente venir meno della squalifica inflittagli; ha, di conseguenza, rimesso gli atti al Giudice Sportivo per quanto attiene alle reazioni verso I'arbitro da parte dei calciatori Cuscianna Luca e Lo Russo Luigi, individuati quali responsabili e per quanto attiene alla posizione dei tesserati della Linatese De Biasi Roberto e Tonali Alessandro in relazione alle dichiarazioni rese dall'Arbitro in sede di Commissione Disciplinare. Avverso la predetta decisione propone appello in questa sede I'A.S. Linatese 1984, riproponendo gli argomenti già esposti in primo grado e prospettando ulteriori argomentazioni. L'appellante ritiene contraddittorie le dichiarazioni dell'Arbitro rese sia in sede di rapporto, sia in sede di giudizio di primo grado; da esse emergerebbe una ricostruzione dei fatti non univoca e non chiara. La diversa ricostruzione delle vicende concernenti la gara in esame da parte della appellante non appare persuasiva. Le asserzioni della Linatese, secondo questa Commissione d'Appello, non possono scalfire le risultanze degli atti ufficiali ed appaiono, invece prive di coerenza e verosimiglianza. Si è ricondotti, pertanto, alla radicata giurisprudenza in virtù della quale nei procedimenti concernenti sanzioni connesse allo svolgimento delle gare non possono trovare ingresso mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte e di terzi, quando siano precise, univoche e non contraddittorie le risultanze degli atti ufficiali. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'A.S. Linatese 1984 di Peschiera Borromeo (Milano) e dispone I' incameramento della tassa versata.
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