F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 25/C Riunione del 20 Marzo 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. SAN SEVERO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SAN SEVERO/A. TOMA MAGLIE DEL 15.12.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 175 del 15.2.1997)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 25/C Riunione del 20 Marzo 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'U.S. SAN SEVERO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SAN SEVERO/A. TOMA MAGLIE DEL 15.12.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 175 del 15.2.1997) Con atto del 14 gennaio 1997 il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti deferiva alla competente Commissione Disciplinare la U.S. San Severo e il calciatore Rizzi Francesco, tesserato per questa società, contestando alle due parti l'utilizzazione dell'atleta, squalificato, nella gara San Severo-A. Torna Maglie del 15.12.1996. L'adita Commissione, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 175 del 15 febbraio 1997, dichiarava responsabili i deferiti delle violazioni loro contestate ed infliggeva alla società la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 2 e al calciatore la squalifica per una gara. Avverso tale decisione ha proposto appello la U.S. S.Severo, invocando il ripristino del risultato conseguito sul campo. La C.A.F osserva che la procedura, instaurata a seguito di deferimento ex art. 19 punto 2. C.G.S., appare rituale ed esente dalle censure dell'appellante, che non può dolersi né della iniziativa del Presidente di Settore, espressione di una superiore potestà di controllo sulla regolarità dei campionati, né di eventuali difetti di contestazione che, se sussistenti, sono stati sanati dall'ampio dibattimento di primo grado, che ha chiarito, ammesso che vi potessero essere, tutti i dubbi in ordine alla già comprensibile accusa. Ciò posto, rileva la C.A.F che la fattispecie sottoposta a giudizio non ha alcun colIegamento con l'istituto dell'automatismo delle sanzioni, disciplinato dell'art. 36 C.G.S., ed è esclusivamente regolata dall'ari. 9 punto 8 ter C.G.S.. Tale norma, là dove prevede che "Nel caso di espulsione per doppia ammonizione, il tesserato sarà automaticamente squalificato per una gara", non esclude, per come è formulata, I'intervento del Giudice Sportivo, la cui pronuncia sarà quindi costitutiva e non dichiarativa della squalifica; l'avverbio "automaticamente", non seguito da esemplificazioni (come nel caso previsto dal citato art. 36, dove si parla espressamente di squalifica "senza declaratoria del Giudice Sportivo") sta infatti solo a significare che quel Giudice avrà l'obbligo di infliggere la sola squalifica, e non diversa sanzione, al trasgressore. La tesi prospettata dall'appellante - che, avendo tenuto fermo il calciatore Rizzi nella gara di recupero giocata I'11.12.1996, immediatamente successiva a quella dell'espulsione, e utilizzandolo invece nella successiva partita del 15.12.1996, invoca a sua discolpa di aver dato esecuzione al dettato ed al principio dall'art. 36 C.G.S. - non ha quindi fondamento alcuno. L'appello va quindi respinto, con il conseguente incameramento della tassa di reclamo. Per questi motivi, la C.A.F respinge l'appello come sopra proposto dall'U.S. San Severo di San Severo (Foggia) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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